Il Dpcm del 3 novembre divide l’Italia in diverse zone, alcune misure sono valide sull’intero territorio, altre sono specifiche per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, altre ancora per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Le misure entreranno in vigore da venerdì 6 novembre. Le regioni che rientrano nelle diverse aree sono state fornite dal Primo Ministro in diretta.
Misure scuola valide sull’intero territorio nazionale, zone gialle
Abruzzo, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna Toscana, Umbria, Veneto
Didattica a distanza al 100% superiori – Permane la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali.
Infanzia, primaria, secondaria primo grado – Resta in presenza
Mascherina obbligatoria anche al banco – Uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Riunioni collegiali – Solo a distanza.
Viaggi di istruzione – Sono sospesi. Restano sospese anche le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività PCTO.
Università – chiuse, lezioni a distanza.
Cosa non si può fare
Nelle stesse zone gialle non è consentito uscire dopo le 22 se non per comprovate esigenze, ovvero per motivi di lavoro, salute ed emergenze. Necessaria, per spostarsi dalle 22 alle 5, l’autocertificazione.
Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Chiusi musei e mostre.
Zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (arancioni)
Puglia e Sicilia
Queste aree devono sempre essere individuate con apposita ordinanza del Ministro della Salute.
Per la scuola sono valide le stesse misure previste a livello nazionale.
Cosa non si può fare
Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Chiusura dei bar e ristoranti sette giorni su sette.
Chiusi musei e mostre.
Zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (rosse)
Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta
Queste aree devono sempre essere individuate con apposita ordinanza del Ministro della Salute.
Restano in presenza la scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.
Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.
Le disposizioni del Decreto sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Cosa non si può fare
Chiuse mostre e musei.
Chiusi i centri estetici ma aperti i parrucchieri.
Chiusi i negozi esclusi i negozi di generi alimentari.
Chiusi e bar ristoranti sette giorni su sette.
E’ vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune in qualsiasi orario.
Regioni che avevano già previsto la sospensione della didattica in presenza
Campania: la Regione, con ordinanza n. 86 del 30 ottobre, aveva già previsto la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Puglia: la Regione, con ordinanza n. 407 del 27 ottobre, aveva già stabilito la sospensione delle attività didattiche in presenza per le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) fino al 24 novembre.
Umbria: la Regione, con ordinanza n. 69 del 30 ottobre, aveva già previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado fino al 14 novembre.
Fonte: orizzontescuola.it