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Concorso dirigente, candidata chiede di equiparare ruolo di Coordinatore presso una scuola paritaria a quello di dirigente scolastico. Sentenza

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l TAR Lazio (Sezione III Bis, Sentenza n. 11319, depositata il 3 novembre 2020) ha chiarito che il Coordinatore è un docente che viene individuato dal rappresentante legale della scuola, fra quelli che hanno più titoli o comprovata esperienza, che tuttavia non è assimilabile alla figura del Dirigente Scolastico, poiché quest’ultimo appartiene ai ruoli della dirigenza pubblica ai quali si accede tramite concorso.

Pur se la legge riconosce la parità alle scuole inserendole nel sistema pubblico di istruzione, non per questo ne consegue un’assimilazione del ruolo del Coordinatore con quello del Dirigente Scolastico statale. Per il TAR ciò che impedisce di ricondurre il servizio reso nel ruolo apicale degli istituti parificati, alle prestazioni rese negli istituti statali, è l’assenza di una verifica preventiva sull’idoneità allo svolgimento delle funzioni direttive.

Collaboratore del Capo di Istituto e Coordinatore delle attività educative e didattiche presso una scuola paritaria, sono equivalenti?

Una candidata impugnava gli atti afferenti al concorso 2017 finalizzato al reclutamento dei DS, che aveva superato conseguendo un punteggio utile all’inserimento nella graduatoria nazionale di merito, posizionandosi tra gli idonei. Tuttavia, la stessa ha lamentato la violazione del criterio di assegnazione del punteggio per titoli. In particolare, il 2 aprile 2019 il Miur aveva pubblicato l’avviso, per i candidati che avevano superato la prova scritta, di dichiarare, tramite il sistema Polis, il possesso dei titoli suscettibili di valutazione e, in ottemperanza a tale richiesta, la ricorrente aveva dichiarato di possedere, tra gli altri, anche il servizio prestato in qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell’art. 477 del D. Lgs 297/94, svolto per tre interi a.s. presso una scuola paritaria. In seguito, il Miur pubblicava la graduatoria relativa alla sola valutazione titoli, nella quale la commissione non aveva riconosciuto i titoli di servizio relativi all’incarico di collaboratore del Capo di Istituto, poiché si trattava del ruolo di Coordinatore delle attività educative e didattiche svolto presso una scuola secondaria di I° paritaria.

L’asserita similitudine tra il ruolo di Coordinatore nella scuola paritaria e quello di DS

La ricorrente, nella propria tesi difensiva, ha sostenuto che il ruolo di Coordinatore della scuola paritaria sia simile a quello svolto dal dirigente della scuola statale e, come tale, andrebbe riconosciuto, attribuendo il relativo punteggio. Più in particolare, la stessa ha evidenziato di aver maturato un’esperienza ed acquisito una competenza professionale assolutamente equiparabile a quella del dirigente scolastico ovvero del preside incaricato ai sensi dell’art. 477 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Per dimostrare la propria tesi, ha richiamato una serie di norme a riprova che l’incarico di Coordinatore nella scuola paritaria sia sovrapponibile a quello di Dirigente scolastico nella scuola statale, concludendo che la piena corrispondenza di compiti, funzioni e status dei dipendenti del settore privato, imposta per il rilascio della parità, necessariamente comporta anche l’equivalenza delle posizioni giuridiche.

Il Coordinatore della paritaria non svolge funzioni direttive

Il TAR, nel rigettare il ricorso, ha spiegato che il Coordinatore è un docente che viene individuato dal rappresentante legale della scuola, fra quelli che hanno più titoli o comprovata esperienza, in alcun modo assimilabile alla figura del dirigente scolastico, atteso che quest’ultimo appartiene ai ruoli della dirigenza pubblica ai quali si accede tramite concorso. Come evidenziato dal Ministero resistente, pur se la L. n. 62 del 2000 (parità scolastica) riconosce, in base a determinati requisiti, la parità alle scuole inserendole nel sistema pubblico di istruzione, non per questo ne consegue un’assimilazione del ruolo del Coordinatore con quello del dirigente scolastico statale. Per il collegio amministrativo ciò che impedisce di ricondurre il servizio reso nel ruolo apicale degli istituti parificati, alle prestazioni rese negli istituti statali, in mancanza di norma apposita in tal senso, è l’assenza di una verifica preventiva sull’idoneità allo svolgimento delle funzioni direttive.

fonte: orizzontescuola.it

Master per il completamento della classe di concorso A21

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