In questi giorni gli USR stanno predisponendo gli elenchi di coloro che devono sostenere l’anno di prova, molti docenti assunti giuridicamente su quota cento a maggio hanno potuto chiedere assegnazione/utlizzazione. In molte situazioni i docenti titolari su disciplina/posto comune hanno chiesto è ottenuto utilizzazione o assegnazione provvisoria su posto di sostegno o viceversa e le scuole si chiedono se sia possibile o meno far sostenere l’anno di prova agli insegnanti interessati.
Il D.M. 850 del 27/10/2015 stabilisce all’art. 3 che
- Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al comma 4 può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, l’attività di formazione di cui all’articolo 6 è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo
A conferma c’è stata una circolare del 5/9/2015 che ribadisce quanto previsto dal D.M. cioè che “la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola“.
Pertanto nulla vieta, di poter svolgere l’anno di prova quando si è titolari su posto comune anche se in assegnazione o utilizzazione su posto di sostegno o viceversa, purchè sia nello stesso ordine e grado di scuola. L’attività di formazione però andrà riferita al posto e alla classe di concorso di immissione in ruolo.
Fonte: infodocenti.it