Una interessante sentenza del TAR del Lazio del 27 ottobre 2020 n° 10965/2020 riconosce un diritto all’accesso agli di una dipendente della scuola che se lo era visto negare, a detta dei giudici in modo illegittimo.
Il fatto
Con istanza di accesso agli atti rivolta a diversi istituti comprensivi la ricorrente chiedeva di ottenere l’ostensione della documentazione da cui si potesse evincere se e quanti contratti fossero rispettivamente stati stipulati con soggetti in possesso di un punteggio pari o inferiore a quello considerato nell’ambito della terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA. Ciò al fine di verificare se l’asserito errore compiuto in sede di rettifica del punteggio commesso dall’I.C. di di riferimento avesse potuto determinare una lesione della sfera giuridica soggettiva della ricorrente meritevole di essere risarcita in sede giurisdizionale. La scuola negava l’accesso motivandolo. La ricorrente tramite il proprio difensore impugnava il diniego al TAR.
Il mancato accesso agli atti è lesivo del diritto del dipendente della scuola se extra legem
“Il mancato accesso agli atti”, osservano i giudici, ” dovuto al diniego espresso formulato dall’I.C. risulta essere lesivo sia del diritto della ricorrente a verificare se nella sua sfera giuridica soggettiva si siano determinate delle lesioni causalmente riconducibili al provvedimento di rettifica del punteggio adottato dall’I.C. sia, in via più generale, dell’interesse alla tutela dei principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione. Sussiste, invero, l’interesse della ricorrente ad accedere agli atti al fine di verificare se dalla rettifica in peius del suo punteggio sia conseguita una perdita di chances lavorative. Del resto, le motivazioni fornite dall’istituto scolastico resistente e contenute nel provvedimento di diniego all’ostensione degli atti chiesti, risultano essere non aderenti al dettato normativo in materia, tenuto conto che il legislatore ha predeterminato in via tassativa i casi di esclusione in tema di diritto di accesso con le previsioni di cui all’art. 24 della legge n. 241/90 e che le motivazioni esternate dall’istituto non possono essere ivi ricondotte. Per le ragioni suesposte, il ricorso risulta essere fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, con estrazione di copia, a tutti gli atti e provvedimenti idonei a soddisfare l’esigenza motivata con l’istanza di accesso per l’effetto, condanna l’Istituto scolastico a consentire l’accesso, tramite esibizione ed estrazione di copia degli atti richiesti”.
Fonte. orizzontescuola.it