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Congedo parentale continuativo o frazionato: ecco come si calcolano i sabati, le domeniche, i festivi e un periodo di sospensione delle lezioni

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Due differenti frazioni di congedo parentale intervallate dal sabato o dalla domenica, si intendono un unico periodo. Ma è sempre così?

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Una docente scrive

Mi ha contattato il dirigente per richiedere di far pervenire domanda di congedo parentale per il periodo continuativo compreso fra il 24/09/2020 e il 22/12/2020.

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Io non ho segnato sabato e domeniche a caso ho inserito le giornate dove la scuola è chiusa quindi non festività ma sospensione delle lezioni ponte dei Santi, Immacolata per ora poi pensavo anche Natale secondo anche l’articolo riportato qui . Mi chiedo tutti sono a casa ed io devo presentare congedo? Mi dicono inoltre che quanto è scritto nell’articolo/link è una interpretazione e pure sbagliata?! Grazie per eventuali chiarimenti.

Diritto potestativo – programmazione del congedo parentale

Secondo la Cassazione (in particolare, 16 giugno 2008 n. 16207 e 4 maggio n. 6742/2012), il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta.
La fruizione del congedo parentale, continuano le sentenze della Corte, si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione. Da ciò discende altresì che i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale vengono computati nell’ambito dei giorni di congedo.

Art. 12 CCNL 2006-09

Ciò che indica la Corte è in realtà contenuto in modo molto chiaro nel nostro Contratto per cui il comma 6 dell’art. 12 indica che nel caso di fruizione continuativa del congedo, si comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

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Conclusioni

Appare quindi chiaro, come nel caso del quesito, che abbia ragione la scuola quando afferma che in un periodo continuativo di congedo compreso fra il 24/09/2020 e il 22/12/2020 debbano necessariamente essere ricompresi anche i sabati, le domeniche e i festivi, anche laddove la docente avesse frazionato tale periodo senza dei sabati e le domeniche ma di fatto senza prevedere un rientro effettivo in servizio.

Per capirci, qualora il congedo sia a mo’ di esempio stato frazionato così:
• dal 24/9 al 25/9 (venerdì)
• dal 28/9 (lunedì) al 2/11 (venerdì)
• dal 5/9 (lunedì) al 9/11 (venerdì)

e così via fino al 22/12, in cui, come si presume, la docente non fa mai rientro in servizio di lunedì, i sabati e le domeniche saranno ricomprese dalla scuola in conto congedo (anche d’ufficio).
Per cui, la scuola ha pienamente ragione laddove si riferisca a sabati, domeniche e giorni festivi.

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Diverso sarebbe infatti il caso in cui l’interruzione del congedo parentale (predeterminato in quattro giorni settimanali) si realizzasse con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì), con la ripresa della fruizione del congedo a partire dal lunedì successivo, oppure qualora il congedo fosse richiesto fino al venerdì con ripresa al lavoro dal lunedì successivo. Appare evidente che in entrambi i casi il sabato e la domenica o periodi festivi  o di intera chiusura della scuola sono esclusi dal periodo di congedo parentale in quanto non ricompresi in una frazione di congedo parentale unitariamente fruita. Alle stesse conclusioni deve ovviamente pervenirsi, mutatis mutandis, nell’ipotesi di interruzione del congedo nel giorno prefestivo nel caso di festività infrasettimanali.

In merito invece all’articolo (link) riportato dalla collega, su cui presumibilmente anche la scuola avrebbe avuto da ridire, si precisa che si tratta di una ipotesi ben diversa da un periodo continuativo di congedo parentale e dal caso che interessa la docente, infatti l’articolo si riferisce non a un periodo di congedo continuativo, bensì a due periodi di congedo parentale (quindi frazionato) intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es. congedo richiesto fino al 22/12 – segue sospensione delle lezioni dal 23/12 al  6/1 – congedo chiesto nuovamente con decorrenza dal 7/1).

In questi casi, come indicato correttamente dall’articolo (e come, dopo diversi anni dalla nostra interpretazione detto anche dall’ARAN), non trattandosi di giorni festivi ma solo di sospensione delle lezioni, si deve tener conto del fatto che la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti.
Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di congedo, il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio.

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Si invitano quindi il docente e la scuola a distinguere le due fattispecie, quella che  riguarda un periodo di congedo continuativo (o frazionato con a cavallo il sabato e la domenica) e quella della sospensione delle lezioni.

Naturalmente, resta inteso (e si precisa anche per la scuola), che nel caso in cui il congedo sia stato richiesto intervallando periodi non di totale chiusura della scuola ma solo di sospensione delle lezioni (es. i “ponti” in cui la scuola rimane comunque aperta o per le prossime vacanze di Natale), va applicato quanto contenuto nell’articolo così come anche indicato dall’ARAN.

Fonte: orizzontescuola.it

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