Come funziona il processo di attribuzione delle supplenze quando interviene un problema sanitario
In questi giorni sta diventando – purtroppo – un caso sempre più frequente: un supplente viene convocato per una supplenza, ma non può prendere servizio perché in quarantena o con altra problematica sanitaria legata al Covid.
Circolare supplenze 2020
L’annuale circolare sulle supplenze – la potete scaricare qui – contiene come sempre un’indicazione chiara in merito: “è inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, ecc….)”. E ricordiamo che l’isolamento fiduciario è considerato equivalente alla malattia.
La normativa di riferimento
L’indicazione del MI deriva – ovviamente – da una norma di legge. Si tratta dell’articolo 9 del DPR 3/1957 – che è poi richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94 -: “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Da quando inizio a percepire lo stipendio?
Il docente inizierà a percepire lo stipendio dal giorno della presa di servizio, e non dal giorno dell’accettazione della supplenza. Il contratto sarà quindi valido solo ai fini giuridici fino al giorno in cui si farà ritorno a scuola.
Quasi superfluo aggiungere che per far valere i propri diritti sarà necessario superare le resistenze delle segreterie, che spingeranno invece per escludervi dalla convocazione.