Capita spesso che i docenti precari ottengano delle supplenze su spezzoni di orario e non su cattedra intera. Questi docenti avranno diritto a completare l’orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 25 ore nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria e 18 ore nella scuola secondaria.
La norma che regola le supplenze è il Decreto Ministeriale n. 131/2007. Nello specifico ad occuparsi del completamento orario è l’articolo 4, che dice chiaramente che chiunque sia titolare di posti di lavoro a tempo parziale conserva la possibilità di completare il proprio orario in base alle posizioni occupate nelle graduatorie in cui è presente, nell’ambito della medesima provincia. Il completamento può anche essere raggiunto tramite il frazionamento dell’orario disponibile, quindi se il supplente di scuola secondaria ha già un incarico di 10 ore e vi è disponibile un altro spezzone di 12 ore, questo potrà essere frazionato in 8 ore in modo da completare le 18 ore.
Naturalmente bisognerà salvaguardare l’unicità dell’insegnamento curriculare e di sostegno, quindi, ad esempio, nel caso in cui un supplente di musica alle medie abbia bisogno di 9 ore per completare il proprio orario e in una scuola vi siano disponibili 10 ore, ne potrà ottenere al massimo 8, considerando il fatto che il docente di musica svolge 2 ore di lezione settimanali per classe.
Il completamento è conseguibile anche con più rapporti di lavoro a tempo determinato, che dovranno essere svolti contemporaneamente per insegnamenti della medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Quindi, per il personale docente della scuola secondaria il completamento orario può realizzarsi per tutte le classi di concorso sia del primo che del secondo grado, cumulando ore anche da più classi di concorso, con il solo limite che l’attività lavorativa sia svolta al massimo su tre istituti e due comuni diversi. Inoltre, bisogna rispettare il criterio della facile raggiungibilità, quindi ad esempio il titolare di uno spezzone di 10 ore in un istituto di una piccola isola, non potrà completare il proprio orario in un istituto localizzato sulla “terra ferma”, ma solo nella stessa isola.
Il completamento di orario può essere ottenuto, rispettando le stesse condizioni, con attività di docenza in scuole statali e non statali.
Nel rispetto di quanto esposto in precedenza sulla cumulabilità di più rapporti di lavoro, bisogna precisare che tali attività di docenza non possono essere svolte in contemporaneità. Quindi nel caso in cui venga proposto un completamento vi è la necessità che gli orari settimanali fra i vari spezzoni siano compatibili. Molto spesso la causa principale che preclude il completamento dell’orario è proprio il fatto che gli orari non sono compatibili fra di loro, qui bisognerebbe fare appello all’elasticità del dirigente scolastico, che dovrebbe fare di tutto per permettere al docente di completare il proprio orario settimanale.