La diffusione, sempre più massiccia, dell’uso di strumenti di messaggistica come whatsapp, telegram, messenger e altri ancora sta certamente migliorando le possibilità di comunicazione non solo in ambito familiare e sociale ma anche in campo lavorativo.
Ma non è detto che questo sia un bene.
Lo segnala anche un nostro lettore che in una lettera che abbiamo pubblicato poche ore fa mette in evidenza alcuni aspetti importanti, anche di carattere “legale” e “contrattuale”.
Aspetti normativi e contrattuali
Il lettore si sofferma in particolare su un punto: ma i messaggi di whatsapp che arrivano ormai ogni momento sul cellulare di tanti insegnanti possono essere considerati comunicazioni ufficiali o addirittura “ordini di servizio” se provengono dal dirigente scolastico? La risposta è pacifica e diremmo quasi scontata: ovviamente no, e per molte buone ragioni, al di là di ciò che sta scritto nel CCNL o di ciò che può essere stato concordato a livello di singola scuola con il contratto di istituto.
La motivazione più semplice ed evidente è che non è detto che l’insegnante disponga di un cellulare in grado di gestire strumenti di comunicazione e non è neppure detto che, pur disponendo di un telefono di ultimissima generazione, abbia deciso di installare whatsapp o un altro strumento analogo (chi scrive ha più di un conoscente/amico che – per le più svariate ragioni – non intende usare né whatsapp né altro).
Poco conta ciò che sta scritto nel contratto di istituto perché, in ogni caso, nessun docente può essere “obbligato” a disporre di un telefono adeguatamente “equipaggiato”.
Ordini di servizio via whatsapp, ma a condizione che
In linea di principio, in futuro, whatsapp potrebbe anche diventare uno strumento per inviare/ricevere ordini di servizio o altre comunicazioni, ma ad una condizione: l’Amministrazione scolastica dovrebbe dotare ogni docente di un telefono di servizio inserendo anche nelle norme contrattuali una disposizione che preveda l’obbligo di tenerlo acceso e di controllare con una certa frequenza messaggi e altro.
Probabilmente la norma contrattuale sul cosiddetto “diritto alla disconnessione” serve solo a confondere le idee perché parlare di diritto ad essere disconnessi in certi orari fa passare l’idea che negli altri orari sia obbligatorio essere connessi.
Ma, non potendosi sancire per legge l’obbligo di possedere un telefono portatile dotato di servizi di messaggistica, è del tutto evidente che non può esistere nessun obbligo di connessione né alle 10 di sera e neppure alle 9 del mattino.
E, non essendoci obbligo di connessione, non è neppure possibile ricevere/inviare ordini di servizio o qualsivoglia altra comunicazione ufficiale.
Fonte: tecnicadellascuola.it