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Docenti di ruolo e supplenze articolo 36 CCNL: come funziona, normativa e trattamento giuridico

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Chiusura scuoleSupplenze scuola, l’articolo 36 del CCNL comparto scuola dà la possibilità ai docenti già in ruolo di ‘accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede’.

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Supplenze docenti di ruolo e articolo 36 CCNL

La normativa sottolinea come il docente possa accettare esclusivamente supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto e per altri classi di concorso o per altri ordini di scuola. La supplenza in questione potrà riguardare anche una provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio del docente.

Trattamento giuridico

Per quanto riguarda il trattamento giuridico, viene disposto quanto segue:
1) il docente avrà diritto allo stesso stipendio previsto per i docenti con contratto a tempo determinato con la conseguenza che sarà riconosciuto lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale. Infatti, per la durata della supplenza, il docente non usufruirà della retribuzione prevista per i docenti di ruolo in riferimento alla fascia stipendiale di appartenenza.
2) il trattamento giuridico delle ferie, dei permessi e delle assenze sarà quello del personale supplente: quindi il primo mese sarà retribuito al 100%, altri due mesi saranno retribuiti al 50% e altri 6 mesi senza assegni.
3) si avrà diritto all’eventuale completamento d’orario ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento supplenze sia per la stessa classe di concorso sia per altra classe di concorso nei limiti previsti dal regolamento suddetto.
4) se la supplenza è al 30 giugno, il docente dovrà rientrare in servizio il 1° di luglio. Nel caso di supplenza al 31 agosto, evidentemente il docente rientrerà in servizio il 1° di settembre.
5) Salvo che il relativo CCNI mobilità annuale preveda diversamente, i docenti in aspettativa per svolgere incarichi a tempo determinato possono presentare regolarmente le domande di mobilità e assegnazione provvisoria nel rispetto dei requisiti e delle modalità indicate dal relativo contratto.

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Fonte: scuolainforma.it

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