Gli Ambiti Territoriali provinciali stanno per pubblicare i provvedimenti di applicazione dei contratti per il diritto allo studio per personale docente, educativo ed ATA. Coloro i quali vorranno usufruire per l’anno solare 2020 delle 150 ore di diritto allo studio dovranno presentare domanda, con scadenza che, solitamente, non va oltre il 15 di novembre. Per i docenti che entrano in servizio dopo tale data è concessa un’ulteriore scadenza entro 5 giorni dall’inizio della prestazione e, comunque, non oltre il 15 dicembre.
Si consiglia di controllare periodicamente il sito dell’Ambito Territoriale della propria provincia di servizio, che pubblicherà il contingente di personale che potrà fruire del permesso, suddiviso per ordine e grado di scuola. Si ricorda che i permessi potranno essere fruiti da primo gennaio al 31 dicembre 2021.
Quali lavoratori possono presentare la domanda
La domanda può essere inoltrata da:
- Personale docente;
- Insegnati di religione con incarico annuale;
- Personale educativo;
- Personale ATA
I beneficiari potranno essere assunti con contratto a tempo indeterminato (full-time o part-time) o con contratto a tempo determinato (annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale).
Naturalmente, i lavoratori con contratto con orario part-time o parziale, potranno usufruire dei permessi in proporzione all’orario di servizio, quindi ad esempio se il servizio copre il 50% dell’orario completo i permessi si ridurranno a 75 ore.
Dove presentare la domanda
La domanda va inoltrata al dirigente della scuola di servizio, che avrà cura di inviarla all’Ambito Territoriale di competenza. Nel caso di personale titolare su più scuole, la domanda andrà inviata all’istituto di gestione del fascicolo, comunque è buona prassi inviare alle altre scuole la documentazione solo per conoscenza.
Per la presentazione della domanda controllare le indicazioni fornite dall’Ambito Territoriale di competenza e il Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR).
Molti Uffici Scolastici Regionali permettono di inviare la domanda con riserva nell’attesa che sia possibile iscriversi al corso che si intende frequentare.
Il contingente
Il contingente massimo provinciale, che può fruire dei permessi per il diritto allo studio, non può superare il 3% del personale in servizio nella provincia per ogni ordine e grado e profilo. Solitamente ogni Ambito Territoriale dovrebbe pubblicare il numero massimo di permessi concedibili suddivisi per profilo, ordine e grado. Nel caso in cui in un ordine o grado vi siano meno domande rispetto ai posti concedibili, i permessi in più potranno essere concessi ai richiedenti di altro ordine o grado in cui gli istanti sforano il 3%.
La tipologia dei corsi per i quali poter chiedere i permessi
La tipologia di corsi per cui è possibile fruire dei permessi è molto vario:
- corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
- corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
- corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
Il Dirigente Scolastico avrà il dovere di controllare se i richiedenti posseggono tutti i requisiti per la richiesta dei permessi.
Cosa succede nel caso di corsi on line
Sulla questione dei corsi erogati dalle Università telematiche è intervenuta la Funzione Pubblica con la circolare n. 12 del 2011, puntualizzando che per che i permessi di diritto allo studio nel caso di corsi on-line sono concedibili a condizione che:
- siano presentate le documentazioni relative all’iscrizione e al superamento degli esami;
- esista l’attestazione di partecipazione alle lezioni, con l’indicazione degli orari di collegamento, che, naturalmente devono coincidere con l’orario di lavoro.
Le attività per fruire dei permessi
I permessi vanno fruiti per seguire lezioni in presenza od on-line, compreso i tempi necessari al raggiungimento della sede di svolgimento. Inoltre, è possibile fruire dei permessi per la partecipazione ad esami. I permessi vanno giustificati con attestazione di frequenza.
Le attività di studio e di preparazione degli esami, solitamente, non rientrano fra le ore fruibili, salvo diversa specifica indicazione presente nei vari CCIR.
Come fruire dei permessi
I permessi possono essere fruiti per tutto o in parte l’orario giornaliero di servizio. La fruizione può essere svolta per più giorni o settimane consecutivi, dipende dal CCIR.
Si invita tutto il personale che intende richiedere i permessi per il diritto allo studio a controllare il sito dell’Ambito Territoriale di appartenenza, in quanto presto saranno pubblicati i provvedimenti per effettuare la domanda.
Fonte: infodocenti.it