Supplenze scuola anno scolastico 2020/21, normativa riguardante la fruizione delle ferie per il personale docente che ha sottoscritto un contratto a tempo determinato.
Ferie personale supplente, la normativa
La normativa di riferimento è quella contenuta al comma 9 dell’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale del 2007 dove si legge: ‘Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2′.
Ne deriva che è possibile fruire di 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico a condizione che tale fruizione con comporti oneri per lo Stato, nemmeno in termini di corresponsione di compensi per ore eccedenti ad altri docenti.
In buona sostanza, la sostituzione dell’insegnante potrà avvenire solamente con uno o più colleghi che risulteranno ‘non in servizio’, quindi con colleghi che avranno a disposizione, per esempio, delle ore ‘buche’ o con giorno libero. Le ferie non determinano l’interruzione del servizio.