Supplenze scuola anno scolastico 2020/21, normativa riguardante la fruizione delle ferie per il personale docente che ha sottoscritto un contratto a tempo determinato.
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Ferie personale supplente, la normativa
La normativa di riferimento è quella contenuta al comma 9 dell’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale del 2007 dove si legge: ‘Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2′.
Ne deriva che è possibile fruire di 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico a condizione che tale fruizione con comporti oneri per lo Stato, nemmeno in termini di corresponsione di compensi per ore eccedenti ad altri docenti.
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In buona sostanza, la sostituzione dell’insegnante potrà avvenire solamente con uno o più colleghi che risulteranno ‘non in servizio’, quindi con colleghi che avranno a disposizione, per esempio, delle ore ‘buche’ o con giorno libero. Le ferie non determinano l’interruzione del servizio.