Supplenze Covid, l’approvazione del Decreto Agosto ha apportato importanti novità anche nel mondo della scuola: quella forse più rilevante è quella che riguarda l’eliminazione automatica della risoluzione dei contratti personale ‘Covid’ in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.
Docenti e personale ATA organico Covid, eliminata automatica risoluzione dei contratti in caso di nuovo lockdown
Infatti, l’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del D.L. 34/2020 (Legge 77/2020) ha previsto l’attivazione di incarichi temporanei di personale docente e Ata a tempo determinato (per il solo anno scolastico 2020/2021): venne stabilito, però, che il cosiddetto organico Covid, in caso di nuovo lockdown, andasse incontro alla risoluzione del contratto per ‘giusta causa’, senza alcun diritto a indennizzo. Una normativa che ha suscitato vibranti proteste del personale scolastico oltre che da parte dei sindacati.
Ebbene, la Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 2020 ha provveduto ad eliminare la suddetta normativa disponendo quanto segue:
‘All’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: ‘In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi’.
Supplenze Covid, cosa cambia?
Cosa cambia, dunque, per le supplenze ‘Covid’? In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale assicurerà le prestazioni lavorative con le modalità di lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni, le scuole possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro. Se da una parte, però, questa nuova normativa va ad eliminare la risoluzione del contratto per ‘giusta causa’, suscita non poche perplessità l’aspetto legato alla prestazione lavorativa in ‘modalità lavoro agile’, specialmente per chi non potrà svolgerla come nel caso dei collaboratori scolastici.