Spesso agli aspiranti inseriti nelle Graduatorie d’Istituto possono arrivare più email di convocazione, anche nell’arco di una stessa giornata. Sta poi a ciascun interessato valutare quale supplenza possa essere più appetibile in termini di distanza, di durata e di orario di lezione.
Accettazione e rinuncia all’email di convocazione
In ogni email di convocazione viene specificata la richiesta di risposta, sia che essa sia di accettazione che di rinuncia.
In caso di accettazione non si tratta ovviamente già di un’assunzione, dovendo poi essere la segreteria scolastica a contattare l’interessato per comunicargli di essere il destinatario della supplenza.
Nel caso invece della rinuncia, l’aspirante dichiara di non voler conseguire quella determinata supplenza, consapevole della relativa sanzione prevista a partire dal corrente anno scolastico. In questo caso infatti il supplente sarà posto, già dopo il primo rifiuto, in fondo alle graduatorie d’istituto della sola scuola presso cui ha rinunciato e limitatamente a quella classe di concorso.
Mancata risposta
Qualora invece, a seguito dell’email di convocazione, non si risponda entro il termine indicato al suo interno, la mancata risposta equivarrà a rinuncia. La naturale conseguenza sarà dunque identica alla rinuncia espressa, con posizionamento in fondo alle graduatorie d’istituto.
Ciò non rappresenta una novità rispetto agli anni precedenti e spesso lo si trova anche specificato a chiusura dell’email stessa.