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Incarico fino all’Avente Diritto: cos’è? conviene accettarlo?

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Incarico fino all’Avente Diritto: cos’è? conviene accettarlo?

In questi giorni una delle tipologie di convocazione più ricorrenti è quella dell’incarico fino all’Avente Diritto. Chi sta entrando adesso nel mondo della scuola non ne comprende bene il significato e si chiede chi sia il docente avente diritto, se convenga o meno accettare questo tipo di supplenza e in cosa consista il contratto. Cerchiamo dunque di fare chiarezza.

Chi è l’avente diritto

L’avente diritto è il docente non ancora inserito nelle graduatorie in oggetto e che avrebbe priorità nel conferimento per punteggio, abilitazione o posizione. In pratica è quell’insegnante che ‘dovrebbe’ essere inserito nella fascia e nella graduatoria da cui si sta procedendo allo scorrimento per le proposte di incarico, ma che al momento per mancato completamento delle operazioni di inserimento dei nuovi titoli si trova in altra graduatoria.

In cosa consiste la supplenza

Quando si parla di “Supplenza fino all’avente diritto” ci si riferisce sempre alle graduatorie di istituto e il tutto viene regolato secondo la l’articolo 40 della legge n°449 del 1997.
Questa tipologia di contratto può essere applicata sia per i docenti che per il Personale ATA.
Nel dettaglio si tratta di una supplenza senza scadenza prefissata. Di solito si tratta di una supplenza breve, che non supera i 10 giorni, e che terminerà non appena sarà nominato il titolare della cattedra (da Gps o dalle nuove GI). Entrare come docente fino all’avente diritto significa comunque prendere servizio, entrare in classe e fare lezione, avere una retribuzione e acquisire punteggio utile di servizio.

Quando si può stipulare questo incarico

L’incarico fino all’avente diritto può essere stipulato solo in tre casi:
– convocazioni con scorrimento dalla III fascia delle GI;
se l’istituzione scolastica è oggetto di dimensionamento;
incarichi da elenchi aggiuntivi e II fascia delle quali si attende la graduatoria (sostegno, strumento musicale).

In questo caso ‘l’avente diritto’ che si attende per la nomina, è il docente non ancora inserito nelle graduatorie in oggetto e che avrebbe priorità nel conferimento. Il Ministero ha infatti chiarito che a seguito del passaggio degli abilitati dalla III alla II fascia, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali avranno il compito di inviare comunicazione alle istituzioni scolastiche dei rispettivi territori per avviare le nuove convocazioni sui posti disponibili.

Conviene accettare l’incarico?

Quando si stipula un contratto fino all’avente diritto non si è a conoscenza della durata dell’incarico. Si può restare su quel posto per un solo giorno, una settimana o si può anche veder prorogato l’incarico fino alla fine dell’anno.
Poiché è un contratto di sostituzione di un insegnante che c’è, ma che non si sa quando potrà prendere servizio e se lo prenderà, il docente che accetta di lavorare su quel posto deve essere consapevole che potrebbe dover lasciare la supplenza in qualsiasi momento. Non è una tipologia di supplenza che infatti molti accettano, poiché, soprattutto per chi si sposta da una regione all’altra, può significare rimanere in cattedra per pochi giorni, non acquisire giorni a sufficienza per fare punteggio ed avere poca retribuzione.

Si può lasciare l’incarico una volta firmato?

Poiché questa tipologia di contratto è tra le meno sicure in relazione al periodo in cui si può stare su quel posto, è anche possibile fare delle scelte: se arriva altra convocazione di una durata specifica, a anche altro contratto di incarico, è possibile lasciare questa tipologia di supplenza.

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Fonte: https://www.miuristruzione.it/

 

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