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Attribuzione Supplenze 2020/21: GaE, GPS, Mad, i criteri del MIUR

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Come avviene l’attribuzione supplenze 2020/21?
Quest’anno tra gae, gps e mad si sta creando molta confusione e sono tanti i docenti che non conoscono bene il meccanismo delle nomine. Cerchiamo in quest’articolo di fare chiarezza e di vedere quali sono i criteri.

Le modalità per l’attribuzione supplenze 2020/21 per il personale docente e ATA sono state comunicate dal MIUR agli Uffici Scolastici Regionali attraverso la nota n. 26841 del 5 settembre scorso. Nel documento si spiegano le principali novità introdotte.

Distinzione delle supplenze

Le supplenze al personale docente ed educativo sono ora distinte in:
annuali, per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili per tutto l’anno scolastico;
temporanee, sino al termine delle attività didattiche, per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
brevi, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Incarichi di supplenza

Gli incarichi di supplenza sono disposti in base alle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell’OM 60/2020.
I supplenti sono individuati dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente, nel caso di utilizzo delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e delle graduatorie provinciali (GPS), e dal dirigente scolastico per le graduatorie di istituto.

Esaurite le graduatorie di istituto, comprese quelle delle scuole più vicine, i dirigenti scolastici possono convocare gli aspiranti docenti che hanno presentato istanza di messa a disposizione, dando precedenza ai docenti abilitati e specializzati.
Possono fare domanda di MAD solo i docenti non iscritti nelle graduatorie provinciali o di istituto, per una provincia che va indicata espressamente nell’istanza.

Per il personale educativo dei convitti, in caso di mancanza di candidati con idonea specializzazione nelle GAE, nelle GPS e nelle graduatorie dei convitti speciali, le supplenze vengono assegnate in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali, con diritto di opzione.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i dirigenti scolastici possono attribuire le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo ai docenti dell’organico dell’autonomia, abilitati o specializzati per il sostegno o, in subordine, in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, fino ad un massimo di 24 ore a settimana.

Lasciare l’incarico per accettare una supplenza annuale

Con la nota n. 28725 del 21 settembre 2020, il MIUR ha risposto ad alcuni quesiti pervenuti al Ministero circa il conferimento l’attribuzione supplenze 2020/21 brevi per il personale docente ed educativo. In particolare ha precisato che i docenti ed educatori in servizio per supplenza conferita in base alle graduatorie d’istituto hanno comunque la possibilità di lasciare l’incarico per accettare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Disposizioni speciali

In alcuni casi sono previste delle disposizioni speciali:
– I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time non coperti con il personale di ruolo sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, per le sole 22 ore di insegnamento frontale, aggiungendo 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore;
– per i posti comuni, le ore di lingua inglese non assegnate al personale docente titolare e/o in servizio perchè privo di idonei requisiti, sono assegnate agli aspiranti inseriti nelle GAE e, in subordine, nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, in possesso di uno dei titoli previsti dall’art. 13, comma 17, dell’OM 60/2020;
– nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale specializzato in queste metodologie didattiche presente negli appositi elenchi delle GAE e, in subordine, il personale personale iscritto nelle graduatorie provinciali.

Rinuncia o assenza alla convocazione

I docenti convocati che non si presentano e coloro che rinunciano all’incarico perdono la possibilità di ottenere una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS, a seconda della graduatoria di riferimento per la convocazione e il relativo insegnamento. Nel caso delle graduatorie ad esaurimento per i posti di sostegno, la rinuncia consente comunque di accettare altra nomina dalla stessa GAE per i posti comuni.

 

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Fonte: https://www.ticonsiglio.com/

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