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Calcolo TFS alla pensione: come si determina l’importo spettante? La guida con esempi

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Una volta terminato il rapporto di lavoro, qualunque sia il motivo per cui esso cessa, ai dipendenti pubblici spetta il TFS. Si tratta di quella che in termini meno tecnici si chiama liquidazione o buonuscita. TFS infatti è l’acronimo di Trattamento di Fine Servizio.

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A differenza dei lavoratori del settore privato, la normativa per il Pubblico Impiego è variegata. Nel settore privato esiste il Trattamento di Fine Rapporto e questo istituto è l’unico che i lavoratori possono percepire al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro. Nel settore pubblico invece, il Trattamento di Fine Servizio è un contenitore di prestazioni diverse, che variano in base all’Amministrazione di appartenenza. Vediamo di approfondire meglio l’argomento, sottolineando che si tratta di una materia assai complessa.

Il TFS per i lavoratori statali

In linea di massima quando si parla di TFS ci sono tre tipologie di liquidazione che riguardano i lavoratori del pubblico impiego.

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Prima di tutto l’IBU, acronimo di Indennità di Buonuscita. Questa prestazione è quella tipicamente appannaggio dei lavoratori statali nel senso stretto del termine, cioè i lavoratori della Scuola, dei Ministeri e della Agenzie Fiscali per esempio.

Poi c’è l’IPS, ovvero, Indennità Premio Servizio. In questo caso si tratta della liquidazione spettante tanto ai lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale che a quelli degli Enti Locali, Regioni o Comuni per esempio.

Infine, c’è l’IA, ossia, Indennità Anzianità, destinata nello specifico ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio. Tutte queste prestazioni rientrano nel calderone del Trattamento di Fine Servizio.

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Infatti per tutti i lavoratori del settore pubblico, a prescindere dalla forma e dalle sigle prima citate, spetta il TFS. La prestazione riguarda i lavoratori pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Naturalmente occorre anche che il lavoratore non abbia optato per la destinazione del TFS al Fondo Pensione Complementare di categoria (parliamo dei Fondi AFAM e Perseo Sirio, o Espero per Scuola). Per chi invece è stato assunto a partire dal 1° gennaio 2001, la prestazione spettante è il Trattamento di Fine Rapporto.

TFS, disposizioni comuni a tutti i lavoratori

Detto delle differenze in base all’Ente per cui si lavora, quando si parla di TFS le regole generali riguardano l’intero universo dei lavoratori pubblici.

Il TFS inteso in linea generale, viene corrisposto d’ufficio, perché il lavoratore non è tenuto alla presentazione di alcuna istanza o domanda specifica. Quanto maturato dai lavoratori viene erogato in soluzione unica a condizione che l’ammontare complessivo lordo del TFS sia sotto la soglia di 50.000 euro.

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Se invece la somma è compresa tra i 50.001 ed i 100.000 euro, il TFS è erogato in due rate annuali, con la prima di 50.000 euro e la seconda con la parte restante fino alla soglia di 100.000 euro.

Se invece il TFS spettante ad un dipendente pubblico supera i 100.000 euro, le rate diventano 3, con le prime due da 50.000 euro ciascuna, e l’ultima naturalmente, per ciò che rimane da liquidare. Tra prima, seconda e terza rata, devono passare 12 mesi. Pertanto, dopo la prima rata, la seconda e la terza verranno liquidate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Scadenza pagamenti in base al motivo della cessazione

A rendere più complicata la materia, anche il fatto che i termini entro cui i lavoratori riceveranno quanto loro spettante dipendono dalle cause che hanno portato alla interruzione del rapporto di lavoro tra Ente e dipendente.

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Nello specifico, il pagamento del TFS spettante deve essere effettuato dall’Ente entro 105 giorni se l’interruzione del rapporto di lavoro è successiva a situazioni di inabilità del lavoratore o al decesso di quest’ultimo. In questo caso si parla di liquidazione rapida o di termine breve.

Se invece l’interruzione dipende da pensionamento del lavoratore per raggiunto limite di età o di servizio, o per scadenza del contratto di lavoro nel caso di lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, il TFS non verrà erogato se non passano 12 mesi dalla cessazione dal servizio.

Per le dimissioni volontarie piuttosto che per licenziamento per altri motivi, il TFS è liquidato dopo 24 mesi dall’interruzione.

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Va sottolineato che quando si parla di 12 mesi piuttosto che di 24 mesi, si parla di periodi minimi di attesa, dal momento che sarebbe il caso di dire, non prima di 12 o di 24 mesi. Va sottolineato anche che per i pagamenti del TFS l’Ente deve erogare anche gli interessi di mora, che scattano a partire dal giorno 106 di attesa, nella liquidazione definita di breve termine. Interessi che scattano dopo 3 mesi ulteriori di attesa per tutti gli altri casi, cioè dopo 3 mesi dalla decorrenza di 12 mesi o di 24 mesi.

Se l’interruzione del rapporto di lavoro avviene per pensionamento è possibile presentare una richiesta di finanziamento per una somma pari all’importo dell’indennità di servizio maturata  fino ad un massimo di 45.000 euro. La richiesta va fatta a banche e altri intermediari finanziari che hanno stretto convenzione con l’ABI e con i Ministeri. Il finanziamento viene garantito dallo Stato tramite un apposito fondo di garanzia gestito dall’INPS.

Calcoli ed esempi di TFS, TFR, IBU, IA, IPS

Vediamo adesso di approfondire le regole di calcolo del TFS, le differenze con il TFR per chi ha assunzioni successive al 2000 e in base all’Ente per cui si lavora.

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Il TFS in generale prevede il versamento di contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori mentre il TFR consiste nell’accantonamento di una parte di stipendio del lavoratore, da incassare poi quando si cessa l’attività lavorativa salario differito).

Nello specifico, per l’IBU, l’indennità di Buonuscita, il 7,10% di quanto accantonato mensilmente è a carico del datore di lavoro. Il calcolo viene fatto su una serie di voci che compongono la retribuzione. La quota a carico del dipendente è pari al 2,5% e il totale va calcolato sull’80% del totale di quelle voci. In altri termini, l’IBU lorda si calcola moltiplicando un dodicesimo dell’80% dell’ultima retribuzione per gli anni di servizio.

Per l’IPS invece, il 3,60% è a carico del datore di lavoro e il 2,50% a carico del lavoratore.  In questo caso si deve calcolare un quindicesimo dell’80% della retribuzione annua per gli anni di servizio.

L’indennità di Anzianità invece è totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola moltiplicando un dodicesimo del 100% delle voci che compongono lo stipendio,  sempre per gli anni di servizio. Naturalmente tutte le somme che escono saranno al lordo della tassazione.

Fonte: orizzontescuola.it

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