Non si lascia la supplenza breve per altra breve. Ma per le supplenze c.d. COVID, come stanno le cose? Vediamo.
Marco scrive,
sono in servizio da una settimana e fino ad altri 10 giorni perché sostituisco un titolare in malattia. So che in tante scuole stanno chiamando per le supplenze COVID che dovrebbe quindi garantirmi un contratto fino al termine della scuola. Mi dicono dalla segreteria che non posso accettare. Mi sembra una ingiustizia. E’ così?
C’era una volta il Regolamento delle supplenze
Il DM 131/07 che ha regolato egregiamente le supplenze fino al 2019/20 ora non c’è più.
L’art. 8 comma 2 prevedeva espressamente:
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Ciò quindi permetteva a tutti i docenti in servizio per supplenza breve di lasciare tale supplenza per altra che arrivasse non per forza al 30/6 o 31/8, come è ancora oggi permesso, ma anche solo direttamente al termine delle lezioni es. 12 giugno.
Supplenze COVID
Le supplenze c.d. “COVID” non sono supplenze al 30/6 o 31/8 (ovvero posti disponibili) ma sono supplenze temporanee che al massimo possono essere assegnate fino al termine delle lezioni cioè ultimo giorno di scuola es. 12 giugno.
Conclusioni
Nel caso di Marco purtroppo , l’O.M. 60/2020, mentre continua a permettere (almeno questo…) di lasciare una supplenza breve (es. 2 mesi) per altra che arrivi fino al 30/6 o 31/8 (posto disponibile o spezzone pari o inferiore le 6 ore), sia se assegnata dalle GAE/GPS o dalle GI, non permette più, come invece era previsto dal DM 131/07, di lasciare la supplenza breve anche per altra che arrivi direttamente al termine delle lezioni.
Per tale motivo accadono ora due cose negative:
– non si può lasciare la supplenza breve per una COVID (anche prima del 31/12);
– non si può lasciare una supplenza breve per altra su posto che si rende disponibile dopo il 31/12 per il quale il DS assegna la supplenza direttamente fino al termine delle lezioni (es. dottorato…decessi..aspettative varie richieste dopo il 31/12 e per tutto l’anno).
Resta, invece, come detto, la possibilità, prima del 31/12, di lasciare la supplenza breve e in questo caso anche quella COVID per altra supplenza assegnata almeno al 30/6 (da GAE/GPS o GI).
N.B.
Supplenze COVID scuola Infanzia
Nella scuola della Infanzia il “termine delle lezioni” si conclude il 30 giungo e non per es. il 12 giugno. Si tratta sempre però di supplenza temporanea (anche se al 30/6) e non di posto disponibile prima del 31/12. Per tale motivo, vista la natura giuridica della supplenza COVID ovvero comunque temporanea, neanche in tale ordine di scuola dovrebbe essere possibile lasciare la supplenza breve per altra COVID, anche se quest’ultima, di fatto, in tale ordine di scuola termina il 30/6 e non il 12/6. Se così non fosse si creerebbe un caso “singolo” rispetto agli altri ordini di scuola in cui le lezioni terminano il 12 giugno e non il 30 giugno, e in cui come detto non è mai possibile lasciare una supplenza breve per altra che arrivi al termini delle lezioni.
Fonte: orizzontescuola.it