In seguito ad un quesito posto da una navigante si precisa che in base alla nuova legge sulla maternità legge 53/2000 e D.lvo n.151 del 26 marzo 2001 per il congedo parentale(ex astensione facoltativa) non vige più il criterio dell’alternativa.
Pertanto non si deve dichiarare nella domanda che l’altro genitore non ne goda nello stesso periodo. E’ necessario solamente ai fini della retribuzione e del periodo massimo dichiarare il periodo usufruito sia dalla madre che dal padre.
La normativa di riferimento è :
1) nota prot. 094909 del 25 ottobre 2000 del Tesoro trasmessa l’8 novembre dalla Ragioneria provinciale di Forlì a tutte le scuole pag. 5 dove sta scritto:
“Poichè non vige più il criterio dell’alternatività, si presume che la madre ed il padre possano utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento”;
2) Circolare Funzione Pubblica n. 14/00 del 16 novembre 2000(G.U.272 del 21 novembre 2000) al punto 1.6 recita:” La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare detta astensione facoltativa fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente e in particolare modo il padre lavoratore la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui all’ar 10 della legge 30 dicembe 1971 n.1204″;
3)Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.00 pag. 7 dove sta scritto: “La madre ed il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari ex at. 10 della legge 1204/71.”;
4)la circolare INPS n. 139 del 29.7.02 al paragrado 4. Congedo parentale dove sta scritto:
“Il nuovo quadro normativo riconosce inoltre a ciascun genitore un proprio diritto ,individuale ed autonomo, ad un periodo di congedo parentale, indipendentemente dalla condizione lavorativa(dipendente, libero professionista etc.) o meno dell’altro genitore. In sostanza la possibilità di fruire dei congedi è riconosciuta anche sel’altro genitore non ne ha diritto. Viene quindi meno la condizione che vincolava la fruibilità dell’astensione facoltativa da parte del padre alla circostanza che la madre fosse lavoratrice e che non si avvalesse del congedo stesso.
I predetti periodi di congedo parentale possono essere quindi fruiti dai due genitori anche contemporanemente. Il padre lavoratore può utilizzarli:
– in costanza con l’utilizzo del congedo di maternità da parte della madre;
-.se la madre decide di non riprendere l’attività lavorativa e chiede anch’essa il congedo parentale;
– se la madre usufruisce dei riposi giornalieri ex. art. 39 del T.U.”