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Docenti, lo spostamento da una sede all’altra è lavoro a tutti gli effetti

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Già da tempoil Ministero del Lavoro con interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010, ha chiarito come il D. Lgs. n. 66/2003 considera la prestazione lavorativa quale “messa a disposizione” e non più come lavoro effettivo.

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Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

Tale principio, del resto, corrisponde a quanto stabilito dalla Direttiva CE 1993/104, secondo cui per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

Lo spostamento da una sede all’altra è lavoro a tutti gli effetti

Sul punto, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010.

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Per la Suprema Corte, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale alla prestazione, occorrerà tenerne conto ai fini della quantificazione dello stipendio.

Non solo, ma tale prestazione dovrà essere qualificata come lavoro a tutti gli effetti, anche in relazione al limiti di durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro imposti dall’art. 2107 del codice civile.

Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo

Il principio, ribadito dai giudici di legittimità, pur non riferendosi specificamente al comparto scuola, può avere risvolti pratici molto importanti.

Università
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Si pensi al caso di scuole articolate su più succursali, sedi staccate, oppure al docente (precario o di ruolo) con cattedra orario esterna.

Dunque, se il docente deve recarsi da una scuola all’altra nell’ambito della stessa giornata, potrà legittimamente pretendere che il tempo di spostamento venga considerato a tutti gli effetti quale prestazione lavorativa.

A quanto ammonta il compenso?

Spesso accade che venga lasciato un “buco” di un’ora per consentire al dipendente di raggiungere l’altra sede.

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In questo caso, occorrerà far riferimento al compenso indicato dalla tabella 5 del CCNL 2006/2009, che prevede un importo di €. 17,50 per ora.

Va da sé, che se ciò si verifica più volte al giorno (o più volte a settimana) la cifra dovrà essere aumentata di conseguenza.

Lo stesso accade se le sedi non si trovano nello stesso Comune e richiedono un tempo più lungo per raggiungere l’altra scuola.

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Un esempio pratico

Di fatto, i docenti delle scuole primarie e secondarie (fa eccezione la scuola dell’infanzia, con 36 settimane all’anno) insegnano per 33/34 settimane all’anno.

Un’ora alla settimana di spostamento comporta un compenso aggiuntivo di 595 euro (€. 17,50 x 34 = 595).

Bastano dunque due o tre ore alla settimana per ottenere una seconda tredicesima.

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Fonte: tecnicadellascuola.it

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