Con la nota n. 16721 del 17 Settembre 2020, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per le gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha fornito chiarimenti in merito ai Corsi di specializzazione sul sostegno conseguiti a Cipro.
Si comunica che questa Direzione generale, competente sul riconoscimento della qualifica professionale di docente in applicazione della Direttiva 2005/36/CE, riceve quotidiane richieste di informazioni e garanzie sulla validità di corsi post-universitari specializzanti sul sostegno organizzati a Cipro, soprattutto da parte di docenti interessati alla procedura di inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento.
Corre l’obbligo, pertanto, di chiarire le differenze tra il riconoscimento di un titolo di studio post-universitario straniero, di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e il riconoscimento di un’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero, di competenza di questa Direzione generale, al fine di scongiurare il facile equivoco derivante da una imprecisa interpretazione della normativa europea.
Il trattato di Lisbona, citato dalle agenzie che pubblicizzano i corsi di specializzazione di Cipro, prevede il riconoscimento automatico del titolo straniero esclusivamente ai fini della prosecuzione agli studi, non abilitanti, previa verifica della validità dello stesso da parte del competente Ministero dell’Università e della Ricerca.
Come noto, il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita all’estero, invece, non è coperto dal regime del riconoscimento automatico ma da quello del “Sistema generale”, che prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due stati coinvolti, al fine di verificare la corrispondenza di tali insegnamenti nell’ordinamento scolastico italiano.
Pertanto, i quesiti dei docenti interessati all’accertamento della validità del titolo di studio postuniversitario non abilitante conseguito a Cipro, vanno indirizzati alla Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca, l’unica competente sul sistema universitario.
Si ritiene importante, tuttavia, segnalare che questa Direzione generale in data 7 settembre u.s. ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica contro ignoti, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte di alcuni docenti, che segnalavano i problemi sollevati da un ufficio scolastico territoriale in merito ai titoli ciprioti. Gli interessati, infatti, allegavano alla missiva la presunta prova, fornita dai “promotori” dei suddetti corsi di specializzazione, dell’avvenuta conferma da parte della segreteria di questa Direzione generale sulla validità del corso di specializzazione in questione, “secondo i dettami previsti dall’Art.2 della Convenzione di Lisbona”.
La suddetta mail di conferma, nonostante riporti come mittente l’indirizzo e-mail della segreteria di questa direzione generale, non è mai stata inviata da tale casella di posta. Non risulta, infatti, agli atti di questa direzione generale e contiene informazioni che solo gli uffici competenti del Ministero dell’Università e della Ricerca avrebbero potuto fornire.