Si è svolto nel pomeriggio l’incontro di informativa fra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali sull’annuale circolare supplenze.
In premessa, il Capo di Dipartimento Prof. Marco Bruschi, ha anticipato alle OO.SS. il testo della nota 1550 del 4 settembre 2020 destinata agli Uffici scolastici che fornisce chiarimenti in merito alla pubblicazione delle GPS (Graduatorie Provinciali per le supplenze).
In particolare la nota prevede la possibilità di procedere alla rettifica in autotutela dei punteggi palesemente erronei e la possibilità di accogliere i reclami manifestamente fondati.
In particolare gli Uffici Territoriali dovranno procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell’inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto dichiarato dall’aspirante nell’istanza di partecipazione.
In particolare:
- Nella nota si ribadisce che il punteggio complessivo di servizio valutabile, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”, tali da raggiungere comunque il punteggio massimo di 12 punti. Nel caso di punteggi superiori a 12 punti il sistema li decurta automaticamente riconducendoli a 12 punti.
- Per l’accesso alle classi di concorso di strumento musicale (A55), gli aspiranti di I e II fascia devono possedere il possesso del requisito del servizio specifico per i docenti di strumento in assenza del quale gli aspiranti verranno esclusi dalla GPS.
- Per l’accesso alle GPS Sostegno II fascia, è necessario il possesso del requisito di tre annualità di servizio su sostegno per la II fascia delle GPS di sostegno in assenza del quale gli aspiranti dovranno essere esclusi.
- Per le laureate\i in Scienze della Formazione Primaria che abbiano dichiarato come titoli di servizio, il periodo di durata del corso di studio, tali titoli di servizio saranno decurtati.
- Per quanto concerne gli assegni di ricerca, la valutazione del punteggio per assegni di ricerca che deve essere relativo al singolo bando vinto e non sugli anni di durata della ricerca.
- Deve essere verificato il titolo di Istituto Tecnico Superiore perché alcuni aspiranti potrebbero aver dichiarato erroneamente il titolo di scuola secondaria di secondo grado.
- Va escluso il punteggio relativo alle Certificazioni rilasciate dai Centri Linguistici di Ateneo (CLA) che non era dichiarabile né valutabile.
Dopo le correzioni gli Uffici provvederanno a ripubblicare le graduatorie prima di effettuare le convocazioni. In allegato la nota inviata agli uffici territori.