Il licenziamento per malattia non è previsto dal diritto fatta eccezione per soli due casi. A spiegarlo è il portale laleggepertutti.it che spiega quali sono gli unici due casi in cui il datore di lavoro può licenziare il dipendente.
La prima causa – La prima causa è detta ‘superamento del comporto’ e trova nella legge una previsione espressa; la seconda, invece, è frutto della recente interpretazione dei giudici. Nel dettaglio, il codice civile prevede che l’azienda debba conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia, nei limiti del ‘comporto’, ovvero un periodo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi o dagli usi. Tecnicamente non è possibile licenziare il lavoratore malato a causa della sua malattia e dell’assenza protratta, ma si può però licenziare il dipendente malato, anche durante il periodo in cui è a casa, per altre ragioni non legate alla malattia come ad esempio una crisi aziendale o la ristrutturazione interna o per motivi disciplinari.
La seconda causa – Altro motivo, è il superamento del periodo di comporto che, per gli impiegati è fissata dalla legge ed è di 3 mesi quando l’anzianità di servizio non supera i dieci anni, e di 6 mesi quando l’anzianità di servizio supera i dieci anni. Per gli operai, invece, la durata del periodo di comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva. L’unico caso in cui al dipendente viene consentito di superare il periodo di comporto è quando la malattia è a causa del datore di lavoro. In ogni caso, il periodo di comporto può essere interrotto per effetto della richiesta del lavoratore di godere delle ferie maturate. Tale richiesta va presentata per iscritto e deve indicare il momento dal quale si intende convertire l’assenza per malattia in assenza per ferie. Scaduto il comporto, il datore può licenziare il dipendente senza provare l’esistenza di una giusta causa o un giustificato motivo. Non bisogna però trascurare una recente interpretazione della giurisprudenza che prevede il licenziamento del lavoratore prima del periodo di comporto se l’assenza è causa di un grave danno all’organizzazione del lavoro. Tale ipotesi viene definita come “licenziamento per scarso rendimento”.
Licenziamento del malato cronico – Per quanto riguarda, invece, il licenziamento del malato cronico ovvero di chi presta servizio a singhiozzo, questo è lecito solo quando questi rende un’attività esigua per quantità e qualità e dunque non utilizzabile dall’azienda… – Questo è quanto si legge nella più ampia news del 5 ottobre 2020, pubblicata da oggiscuola.com (fonte notizia).