Assunzioni Covid scuola. Per insegnanti e personale ATA arriva il divieto di licenziamento in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza: chi rientra nelle assunzioni Covid a scuola non verrà licenziato, ma proseguirà in smart working, quindi immaginiamo nel caso degli insegnanti con la didattica a distanza.
La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina con il dl Rilancio ha fatto sì che venisse introdotta la possibilità di assumere insegnanti Covid per l’emergenza e personale ATA data la necessità per esempio di ridurre il numero degli alunni per classe. il decreto ormai legge prevede che per le assunzioni Covid a scuola in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza scatti automaticamente il licenziamento del personale. Finalmente è stato approvato un emendamento al testo del decreto-legge n104/2020 (Agosto) in fase di conversione, che introduce nuove possibilità per chi è assunto per Covid, possibilità che diventerà operativa con la legge di conversione e quindi entro e non oltre il 13 ottobre. L’emendamento per le assunzioni Covid a scuola che impone il divieto di licenziamento è stato introdotto durante l’esame del testo del decreto Agosto presso la Commissione Bilancio del Senato per la sua conversione in legge.
Rispetto all’articolo 231-bis della legge n.77/2020 dove si legge alla lettera b che “in caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”, l’emendamento al decreto Agosto stabilisce invece, con l’introduzione dopo il comma 3 del 3-bis, che al comma 1 lettera b dell’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo (quello sopra citato) venga sostituito dal seguente: “In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile”.
Il testo dell’emendamento continua:
“b) al comma 4 sono aggiunte, infine le seguenti parole:‘ tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.’
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
‘6-bis. All’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, 1.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: ”valutazione finale”, sono sostituite dalle seguenti: ”valutazione intermedia e finale”.’
… – Questo è quanto si legge nel più ampio articolo del 5 ottobre 2020, pubblicato da money.it (fonte notizia).