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Insegnanti e personale ATA: divieto di licenziamento per “assunzioni Covid”. Si prosegue in smart working

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Assunzioni Covid scuola. Per insegnanti e personale ATA arriva il divieto di licenziamento in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza: chi rientra nelle assunzioni Covid a scuola non verrà licenziato, ma proseguirà in smart working, quindi immaginiamo nel caso degli insegnanti con la didattica a distanza.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

La  ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina con il dl Rilancio ha fatto sì che venisse introdotta la possibilità di assumere insegnanti Covid per l’emergenza e personale ATA data la necessità per esempio di ridurre il numero degli alunni per classe. il decreto ormai legge prevede che per le assunzioni Covid a scuola in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza scatti automaticamente il licenziamento del personale. Finalmente è stato approvato un emendamento al testo del decreto-legge n104/2020 (Agosto) in fase di conversione, che introduce nuove possibilità per chi è assunto per Covid, possibilità che diventerà operativa con la legge di conversione e quindi entro e non oltre il 13 ottobre. L’emendamento per le assunzioni Covid a scuola che impone il divieto di licenziamento è stato introdotto durante l’esame del testo del decreto Agosto presso la Commissione Bilancio del Senato per la sua conversione in legge.

Rispetto all’articolo 231-bis della legge n.77/2020 dove si legge alla lettera b che “in caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”, l’emendamento al decreto Agosto stabilisce invece, con l’introduzione dopo il comma 3 del 3-bis, che al comma 1 lettera b dell’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo (quello sopra citato) venga sostituito dal seguente: “In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Il testo dell’emendamento continua:

“b) al comma 4 sono aggiunte, infine le seguenti parole:‘ tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.’

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Prova orale, preparati con noi
Preparazione prova orale concorso docenti TER

‘6-bis. All’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, 1.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: ”valutazione finale”, sono sostituite dalle seguenti: ”valutazione intermedia e finale”.’

…  – Questo è quanto si legge nel più ampio articolo del 5 ottobre 2020, pubblicato da money.it (fonte notizia).

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