Riproponiamo guida del 25 ottobre 2015 – I cosiddetti incontri scuola-famiglia oggetto di convocazione collegiale, rientrano nelle 40 ore funzionali all’insegnamento? È corretto affermare che tali ore esauriscano il carattere di attività funzionale all’insegnamento con l’informazione sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali? Analizziamo la questione.
I docenti sono tenuti a svolgere i compiti stabiliti dal CCNL, che distingue chiaramente tre tipi di attività:
- le attività obbligatorie di insegnamento (art. 28);
- le attività obbligatorie funzionali all’insegnamento (art. 29);
- le attività aggiuntive facoltative (art. 30).
I tre tipi di impegni non vanno né confusi né compensati tra di loro.
Le attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29, consistono in:
- consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
- scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).
Le attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art. 64, c. 1).
Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a) sopra indicato.
A tal proposito la sentenza del Giudice di lavoro di Napoli 5344/2006: “nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per informarle sull’andamento elle attività didattiche, essi in quanto collegiali e programmati, e quindi non più individuai, rientrano CHIARAMENTE tra le attività di cui all’art. 27 punto 3 lettera a)”.
La sentenza è riferita all’allora art. 27 punto 3 lettera a del CCNL/2003 che non ha subito modifiche nell’attuale CCNL.
Tali ore rientrano nelle 40 per la partecipazione al collegio dei docenti.
Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.
L’art. 29 del CCNL/2007 al comma 3 prevede: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.
Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese:
Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado):
- l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
- l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.
Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso):
- l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
- l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative.
Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti.
Guida a: 40 + 40 ore per la partecipazione a collegi docenti, consigli di classe e scrutini
Fonte:orizzontescuola.it