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Buonuscita o Tfr, a cosa avete diritto? Termini e attese per i pagamenti 2020

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Valutazione CFUBuonuscita o Tfr, a cosa avete diritto? Termini e attese per i pagamenti 2020

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L’indennità di Buonuscita (IBU) per dipendenti pubblici è un Trattamento di Fine Servizio ( TFS) che consiste in una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo Stato.

Destinatari della prestazione

Hanno diritto all’Indennità di Buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione.

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Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR).

Calcolo

L’importo si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata.

Dal 1° maggio 2014, per la generalità dei dipendenti pubblici, la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240.000 euro.

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Modalità di pagamento

Ai dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro il pagamento dell’Indennità di Buonuscita è disposto come segue (articolo 12, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e s.m.i.):

  • in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due importi annuali se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo); la seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
  • in tre importi annuali se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all’importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

Come si ottiene

L’Indennità di Buonuscita è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

Le somme spettanti saranno accreditate sui conti correnti o su altri strumenti di pagamento elettronici dotati di IBAN (carta di debito o di credito prepagata) individuati dall’interessato, così come previsto dal codice dell’amministrazione digitale.

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Prescrizione del diritto

Il diritto all’Indennità di Buonuscita o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto.

Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto alla sede competente per territorio che dimostri l’intenzione di avvalersi del diritto.

Passaggio al TFR

I lavoratori con diritto all’Indennità di Buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare passano automaticamente in regime di  TFR. Il valore dell’Indennità di Buonuscita maturata fino a quel momento costituisce il montante della prestazione di fine rapporto, a cui si aggiungono i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. La prestazione verrà corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro.

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Servizi valutabili e contribuzione ai fini dell’Indennità di Buonuscita

I servizi utili al conseguimento dell’Indennità di Buonuscita danno luogo all’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

SERVIZI VALUTABILI

Sono utili ai fini dell’Indennità di Buonuscita i servizi:

  • di ruolo;
  • non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo;
  • ricongiunti, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;
  • ricongiunti, ai sensi dell’articolo 28, legge 29 gennaio 1986, n. 23 (personale docente e non docente delle università statizzate) e dell’articolo 4, comma 4, legge 29 luglio 1991, n. 243 (professori e ricercatori delle libere università);
  • resi dal personale appartenente a enti o amministrazioni interessati da processi di mobilità, soppressione, fusione o trasformazione non iscritti alle casse previdenziali ex INADEL o ex ENPAS e transitato ad amministrazioni gestite da INPS ai fini previdenziali;
  • servizio militare di leva in corso o successivo al 30 gennaio 1987.

CONTRIBUZIONE

Per il conseguimento dell’Indennità di Buonuscita, l’iscrizione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) comporta l’obbligo del versamento di un contributo stabilito nella misura del 9,6% della retribuzione utile considerata in ragione dell’80% e così ripartito: 7,1% a carico dell’ente e 2,5% a carico del dipendente.

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Fonte: oggiscuola.com

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