Si tratta di supplenze temporanee che possono essere stipulate massimo fino al termine delle lezioni, attribuite tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto docenti e ATA.
Con ordinanza del 6 agosto 2020 il Ministero ha stanziato quasi un milione di euro per il reclutamento di questo organico aggiuntivo di docenti e personale ATA.
Ricordiamo che le somme non possono essere utilizzate per
- assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni
- ore eccedenti l’orario di cattedra degli insegnanti e quello di servizio del personale ATA (lavoro straordinario);
- completamento dell’orario di cattedra da parte di personale supplente annuale
Quindi non viene istituito un organico aggiuntivo stabile, si tratta di uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo e la relativa autorizzazione di spesa per la stipula dei contratti di supplenza temporanea.
Contratto Covid e diritto alla maternità e paternità
Al personale contrattualizzato – scrive l’ufficio Scolatistico del Piemonte – sono garantiti i diritti scaturenti dalle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità dettate dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
Contratti risolti per giusta causa in caso di lockdown. Si ha diritto alla NASPI?
La redazione di Orizzonte Scuola ne aveva già parlato in un apposito vademecum, una ulteriore conferma arriva dal sindacato FLCCGIL, che scrive
Cosa si intende per lockdown
Chiusura di una classe, di una sezione, di una scuola, sospensione delle lezioni a livello nazionale?
Una interpretazione proviene sempre dall’Ufficio Scolastico del Piemonte
“Su quest’ultimo punto, appare ragionevole interpretare la norma primaria nel senso che la giusta causa in presenza della quale opera la clausola risolutiva espressa sia da individuare in una evoluzione negativa della situazione epidemiologica che comporti necessariamente la sospensione integrale e non parziale delle attività didattiche in presenza (nuovo lockdown, appunto, in tutti i punti di erogazione del servizio).
Riattivazione del contratto
In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa, come chiarito dalla circolare ministeriale sulle supplenze prot. n. 26841 del 5 settembre 2020.
N.B. Tutti i casi in cui è possibile lasciare una supplenza per un’altra