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Preselettive Tfa Sostegno concluse: cosa succede ora?

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Preselettive Tfa Sostegno concluse: cosa succede adesso?

Si sono concluse oggi le prove preselettive Tfa Sostegno 2020.
Molti candidati chiedono adesso dei chiarimenti su come funzionerà d’ora in poi il processo di selezione e come poi si svolgerà l’intero corso alla luce delle nuove normative di sicurezza.

Le preselettive Tfa Sostegno concluse saranno corrette elettronicamente e i risultati con il punteggio e i nominativi dei candidati ammessi alla seconda prova dovrebbero comparire nei siti internet dei vari atenei nei prossimi giorni.
Precisiamo che tutte le prove saranno valutate in trentesimi. I candidati che supereranno l’intera procedura e sottoporranno titoli alla valutazione possono ottenere massimo 100 punti (massimo 90 punti per le prove e massimo 10 punti per la valutazione dei titoli).

La graduatoria degli ammessi per ogni percorso di formazione è formata dai candidati che hanno
superato le tre prove (preselettiva, scritta e orale), sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 5, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli culturali e professionali di cui al comma 1 dell’art. 6.

In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Sono ammessi in soprannumero, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 92, coloro che, in
occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
– abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
– siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
– siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti banditi, come previsto dall’articolo 4, comma 5, del D.M. n. 92/2019, essa sarà
integrata con soggetti collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi sino ad esaurimento dei posti
disponibili.

L’iscrizione ad uno dei percorsi di formazione, secondo l’ordine della relativa graduatoria definitiva,
si perfeziona con il pagamento di un importo che varia da un’università all’altra.
Gli aventi diritto all’iscrizione che sono insegnanti possono usufruire del “Bonus docenti”.
La quota versata non potrà essere restituita in alcun caso.

I percorsi non possono avere durata inferiore ad otto mesi, come previsto dal D.M. 30 settembre
2011, richiamato dal D.M. 92, ai quali si rinvia per tutto ciò che concerne l’organizzazione dei
percorsi. Attualmente non vi sono disposizioni in merito ad eventuali lezioni a distanza. Tutto il corso dovrebbe svolgersi in presenza con lezioni che si terranno per la maggior parte durante i weekend.

La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente Bando è incompatibile con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati. Ai corsisti che
frequentano dottorati di ricerca è consentito sospenderne la frequenza.

 

Fonte: Miur

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