I docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico hanno il vincolo quinquennale nella scuola assegnata. I casi in cui è prevista deroga sono soltanto due
Una lettrice ci scrive:
“Il vincolo dei 5 anni vale anche per il coniuge di militare trasferito? (legge 100)”
Il vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità si applica a tutti i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico con decorrenza giuridica 1 settembre 2020.
Riferimenti normativi
Si tratta di una disposizione prevista nel Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 e nella Legge di conversione n.159 del 20 dicembre 2019, dove nell’art.1 comma 17-octies si stabilisce quanto segue:
“ […..] A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvi-soria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”
Docenti interessati al blocco quinquennale
I docenti coinvolti nel blocco quinquennale sono, quindi, tutti i neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 a prescindere dal canale/graduatoria di reclutamento (GAE, Concorsi 2016, Concorsi 2018, “call veloce”) e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione interessato
Quali movimenti sono coinvolti nel blocco quinquennale
Il blocco quinquennale riguarda tutte le tipologie di movimento.
I docenti nel blocco non potranno, quindi, partecipare alla mobilità territoriale (trasferimenti) e alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) per 5 anni.
Nello stesso modo non potranno partecipare alla mobilità annuale e non potranno chiedere per un quinquennio utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Il blocco quinquennale si estende anche alla richiesta di svolgere un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del CCNL
Prima di presentare relative domande il docente dovrà avere svolto 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità
Casi in cui sono previste deroghe
Il vincolo quinquennale non si applica ai docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1- docente soprannumerario
2- docente beneficiario dell’art.33 commi 3 e 6, della legge n. 104/1992
Nel primo caso il docente dichiarato soprannumerario, in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, dovrà necessariamente presentare domanda di trasferimento anche se si trova nel quinquennio
Nel secondo caso il docente è titolare di precedenza per il trasferimento nel comune di residenza del familiare disabile al quale presta assistenza, anche se si trova nel quinquennio, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice non è prevista alcuna deroga al vincolo quinquennale.
Il docente immesso in ruolo nel corrente anno scolastico dovrà, quindi rispettare il vincolo quinquennale di permanenza nella scuola di titolarità anche se è beneficiario della precedenza prevista nell’art.13 comma 1 punto VI) che interessa il personale coniuge di militare trasferito d’autorità.
Potrà usufruire della precedenza, chiedendo trasferimento, soltanto dopo aver superato il quinquennio