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L’insegnante di ruolo può essere licenziato: tutti i casi previsti dalla legge e gli illeciti da non commettere

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Un’insegnante di ruolo, anche se in molti credono il contrario, può essere licenziato. Come spiega La Legge per Tutti, il licenziamento di un docente a tempo indeterminato può avvenire per via della commissione di uno degli illeciti disciplinari che la legge spiega. Se sussiste incapacità professionale del docente (ossia l’inidoneità) anche per motivi di salute, allo svolgimento il servizio, è il preside a decidere sul licenziamento del dipendente pubblico. Ci sono, però altri casi che spesso anche i docenti ignorano.  Uno di questi è il licenziamento per scarso rendimento protratto.

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In Italia sono stati registrati solo 2 casi di questo tipo di cessazione del rapporto di un insegnante

Il motivo è incapacità professionale. In questa circostanza, è il dirigente scolastico che ha il compito di avviare la procedura, segnalando i fatti all’Ufficio Scolastico Regionale e richiedendo l’intervento di un ispettore che verifichi la fondatezza di quanto segnalato. Come si apprende su La Legge per Tutti, il riscontro, che può durare anche mesi, se ha esito positivo permette al preside di sancire il licenziamento, in caso contrario a fare marcia indietro. La stessa procedura, viene utilizzata in caso di inidoneità all’insegnamento dovuta a motivi di salute. In questa circostanza però, è necessario l’intervento di una commissione medica. Se, però, in sede giudiziaria viene comprovata l’illegittimità del provvedimento, spetterà al dirigente in persona risarcire il docente anche per mensilità pregresse.

Altra possibilità è il mancato superamento periodo di prova da parte dell’insegnante. In questo caso il preside è assistito da un comitato di valutazione che, se il docente non supera l’anno di prova,può decidere di licenziare. Infine, come tutti i dipendenti, anche gli insegnanti sono soggetti a licenziamento per motivi disciplinari.

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In particolare, si legge su laleggepertutti.it “le cause che possono condurre alla destituzione del docente consistono in: condotte che si traducono in una grave violazione degli obblighi propri del ruolo ricoperto; azioni intenzionali che abbiano arrecato forte danno all’istituto scolastico, alla p.a., agli studenti e alle loro famiglie; utilizzo non consentito di beni appartenenti all’istituto o di denaro amministrato o custodito, ovvero partecipazione o tolleranza rispetto alla stessa condotta tenuta da soggetti su cui si esercitano poteri di controllo; importanti violazioni (o partecipazione alle stesse) di comandi, connesse allo svolgimento del servizio; domanda o riscossione di denaro o altre utilità in occasione di attività espletate a causa della funzione svolta; importante abuso del ruolo ricoperto”.

Fonte: oggiscuola.com

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