Graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2020/21 e 2021/22: l’Ufficio Scolastico di Siena ha pubblicato alcuni chiarimenti che valgono per i reclami presentati dai diretti interessati ma che possono rappresentare una risposta importante anche per i docenti delle altre province. Si parla di ” eventuali errori da parte del candidato nell’inserimento dei propri titoli”, ossia quegli errori indotti da una lettura superficiale di tabelle e ordinanza.
“In primo luogo si evidenzia – scrive l’ufficio Scolastico di Siena in una apposita nota di chiarimenti – che le GPS sono determinate dall’O.M. 60/2020, come graduatorie immediatamente definitive. Pertanto l’Istituto del reclamo, tipico, nella prassi, come rimedio per le graduatorie provvisorie in caso di errori materiali, sostituto del vecchio ricorso in opposizione, per la procedura delle GPS non è previsto
“In caso di fondata rimostranza il candidato deve ricorrere al diverso istituto dell’istanza a provvedere in autotutela, che ha presupposti, tempi di trattazione e modalità di istruttoria ben diversi da quelle del reclamo.
Questo precisato sul piano procedurale, nel merito si evidenzia che le domande di partecipazione alla procedura delle GPS si basavano ( e si basano) sul cosiddetto principio di affidamento. Ovvero sia il sistema informativo ha assegnato il punteggio in base al modulo informatico compilato dal docente interessato, tale modulo è poi confluito in un PDF certificato dal sistema che ha valore di atto sostitutivo di notorietà. L’operatore dell’Amministrazione valutante non poteva ( e non può) quindi interferire modificando detto modulo con le dichiarazioni di scienza liberamente sottoscritte dal candidato sotto la sua responsabilità diretta.
L’unico intervento possibile e necessario era quello, fermo restando le dichiarazioni dell’interessato per le quali lo stesso è responsabile (in caso di non veridicità può andare incontro a conseguenze penali) di verificare la coerenza della dichiarazione con l’attribuzione del punteggio da parte del sistema.”
Questo dunque quello il lavoro di valutazione che hanno potuto svolgere gli Uffici Scolastici e le scuole polo preposte all’affiancamento in questa operazione.
Il soccorso istruttorio
“Eventuali errori da parte del candidato nell’inserimento dei propri titoli – conclude l’ufficio Scolastico – ovviamente non possono essere sanati né mediante l’istituto del reclamo né , sic et simpliciter , tramite istanza a provvedere in autotutela. L’unico Istituto utile è quello del così detto soccorso istruttorio che però deve essere formalmente invocato in modo corretto e soprattutto ispirato al principio di lealtà che trova il suo corrispondente nella così detta buona fede oggettiva di cui l’art. 1375 del codice civile. Naturalmente l’esito dell’istruttoria in quest’ultimo caso condurrà ad un atto di rettifica convalidità ex nunc .”
La nota di chiarimenti dell’ufficio Scolastico di Siena
fonte.orizzontescuola.it