In quali casi è consentito lasciare la supplenza in corso per accettare un altro incarico?I casi possono essere diversi. Vediamo quali.
Claudio scrive
Ho una supplenza breve fino a dicembre data dalla graduatoria di istituto. Posso lasciarla per un’altra supplenza compresa quella “Covid” fino al termine delle lezioni?
Il quesito posto da Claudio ci dà la possibilità di analizzare la questione delle “supplenze brevi” non solo ai fini di eventuali possibilità che il personale docente e ATA ha di lasciarla per un’altra eventualmente proposta, ma per fare chiarezza su alcuni punti importanti che riguardano le supplenze in generale.
Termine delle lezioni, delle attività didattiche o annuale
È prioritariamente utile chiarire quali siano i vari termini che possono avere le supplenze:
- “Termine delle lezioni“
Si intende l’ultimo giorno di lezione ovvero quello in cui terminano le attività di insegnamento dei docenti per gli alunni, es. 12 giugno (l’unica eccezione è la scuola della infanzia in cui le lezioni terminano il 30 giugno). Tale supplenza giuridicamente rientra sempre nelle “supplenze temporanee” di esclusiva competenza del dirigente scolastico al pari delle supplenze “brevi” (una settimana, un mese..ecc)
Quando è assegnato un posto direttamente fino al “termine delle lezioni”?
Esempio di due casi
- Un caso è abbastanza specifico e diffuso: quando il posto si rende disponibile dopo il 31/12 e fino alla fine dell’anno scolastico.
Es. il docente chiede una aspettativa per dottorato di ricerca, per anno sabbatico, nei casi di decesso….purché ciò accada dopo il 31/12. La supplenza in questi casi è di esclusiva competenza del dirigente scolastico e da assegnare fino alle esigenze di servizio ovvero direttamente fino all’ultimo giorno di scuola/appunto termine delle lezioni (salvaguardando poi i casi di proroga per gli scrutini ed eventuali esami).
- Quest’anno si è aggiunto un altro caso: le supplenze c.d.”Covid”. La circolare del 5 settembre 2020 infatti specifica che:
“Al riguardo, si rammenta che i posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni.”
e ancora
“Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell’articolo 2, comma 4, lettera c) dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 della predetta ordinanza.
Per i contratti relativi al personale ATA, si procede, invece, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.”
- “Termine delle attività didattiche“
Si intende l’ultimo giorno degli impegni didattici, in particolare dei docenti, indaffarati negli scrutini o nelle altre attività collegate al piano delle attività deliberato ad inizio anno. Sono posti resosi disponibili (ma non vacanti) entro il 31/12 di ciascun anno. Il termine della supplenza è il 30/6. Sono di competenza prioritariamente dell’ATP e assegnati alle GAE e, in subordine, alle GPS. Qualora siano esaurite anche le GPS sono di competenza del DS che li assegna sempre al 30/6 (eventualmente anche da MAD dopo aver interpellato le scuole viciniore). C’è poi il caso degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che sono direttamente di competenza del DS previo scorrimento in via residuale delle GI.
- “Annuale“
Si intende la supplenza fino al 31/8. Sono posti che risultano vacanti entro il 31/12 ovvero che non hanno alcun titolare. Anche per questi la supplenza è di competenza prioritariamente dell’ATP che le assegna alle GAE e, in subordine, alle GPS. Qualora siano esaurite anche le GPS diventano di competenza del DS che li assegna sempre al 31/8 (eventualmente anche da MAD dopo aver interpellato le scuole viciniore).
Supplenza breve per altra supplenza breve
Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve.
Ad esempio, il docente che ha una supplenza fino a dicembre non può mai lasciarla per un’altra, anche se più lunga, es. febbraio, e anche se è per più ore. Restano fermi gli eventuali casi di completamento orario.
Supplenza “fino avente diritto” per altra supplenza
Le supplenze fino avente diritto non dovrebbero più esistere ai sensi dell’art. 41 del CCNL 2016-18. Pertanto, tutte le supplenze, anche quelle brevi, dovrebbero comunque avere il termine e le eventuali clausole risolutive (es. nei casi di rinnovo delle graduatorie o in attesa delle convocazioni provinciali). In ogni caso, negli anni precedenti al nuovo contratto era sempre possibile lasciare una supplenza “fino avente diritto” per altra supplenza con data certa. Dal momento che sono state diverse le segnalazioni di supplenze con tale dicitura (ricordiamo non più permessa…) è bene tenere a mente che la supplenza si può comunque lasciare per altra che abbia la data certa e naturalmente se si è convocati da GAE o GPS.
Supplenza breve per altra supplenza “fino al termine delle lezioni” (anche “COVID”)
Non è possibile, né per i docenti, né per il personale ATA, lasciare la supplenza breve in corso per un’altra direttamente fino al termine delle lezioni.
Supplenza COVID
Ciò preclude, quindi, anche di poter lasciare, ad esempio, una supplenza data es. fino a dicembre per una supplenza c.d. Covid o viceversa. Pertanto, sia il docente che il personale ATA non può lasciare l’attuale supplenza in corso qualora dovesse essere disponibile una supplenza “Covid” che, come scritto in modo inequivocabile nella circolare delle supplenze del 5 settembre, è “fino al termine delle lezioni” (naturalmente anche viceversa ovvero non può lasciare una supplenza Covid per altra supplenza breve es. fino a dicembre).
Docenti e regolamento delle supplenze non più applicabile
E’ infatti da notare come la possibilità di poter lasciare una supplenza breve per altra fino al termine delle lezioni non è più contemplata neanche per i docenti.
Come detto, uno dei casi più diffusi sono i posti resosi disponibili dopo il 31/12 e dati direttamente fino al termine delle lezioni. In questi casi, un supplente che dovesse essere occupato per una supplenza breve (es. fino a febbraio), non avrebbe più diritto alla nomina se nel contempo si dovesse rendere disponibile un posto a gennaio e fino al termine delle lezioni. Con evidente danno economico e di punteggio.
Infatti, per il personale docente tale possibilità era fino allo scorso anno garantita dall’art. 8 del “Regolamento delle supplenze” che è stato sostituito (al momento) dalla O.M. 60/2020 che non la prevede più.
Supplenza breve (anche Covid) per altra supplenza al 30/6 o 31/8 o comunque se assegnata alle GAE o GPS
Per i docenti è sempre possibile lasciare una supplenza breve per altra data almeno fino al 30/6. Naturalmente è esclusivamente il caso delle supplenze entro il 31/12, che appunto possono avere la scadenza 30/6 o 31/8, e assegnate prioritariamente alle GAE, in subordine alle GPS e da GI nei soli casi previsti.
Pertanto, se un docente ha una supplenza breve es. fino a dicembre la può lasciare qualora ci sia la convocazione da GAE o da GPS. Ma la potrebbe lasciare anche se la convocazioni fossero da GI, sempreché il termine della supplenza sia il 30/6 o 31/8 (può accadere per es. con gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che hanno una scadenza almeno fino al 30/6 o in quei casi in cui non si sia accettata inizialmente la supplenza dalle GAE o GPS e sia poi la scuola a convocare perché esaurite le GAE o le GPS).
Naturalmente resta sempre possibile prima del 31/12 lasciare una supplenza assegnata dalla GI (breve o anche se al 30/6 es. spezzone pari o inferiore le 6 ore) per un’altra supplenza assegnata dalle GAE o GPS per lo stesso o diverso insegnamento.
Ciò vale anche per le supplenze c.d. “Covid”: prima del 31/12 è sempre possibile lasciare una supplenza “Covid” (il cui termine come detto può essere al massimo fino al termine delle lezioni) per altra supplenza assegnata almeno al 30/6 (da qualunque graduatoria avviene la convocazione). Ciò vale sia per il personale docente che ATA.
Personale ATA
Fermo restando quanto finora detto, per il personale ATA è previsto, nello specifico che:
- L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica (30/6) non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale /o fino al termine delle attività didattiche.
- E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero
- Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche (30/6), ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
Fonte:orizzontescuola.it