L’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 disciplina la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto, ma anche il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. Il Regolamento delle supplenze finora in vigore era tale da 13 anni, risalendo al 2007. (dm 131/2007). Nell’ordinanza n. 60/2020 sono tre gli articoli dedicati alle supplenze: art. 12, 13 e 14; vengono declinate le modalità di completamento dell’orario di servizio per gli insegnanti precari. … –
Questo è quanto si legge nel più ampio articolo del 28 settembre 2020, pubblicato da orizzontescuola.it (fonte notizia) nel quale vengono chiariti diversi aspetti che riguardano e affrontano diversi argomenti come: Quando e come si procede all’assegnazione delle supplenze (Prima delle supplenze viene valorizzato ed utilizzato l’organico dell’autonomia – Ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore che non concorrono a costituire cattedra: la novità dell’O.M. 60/2020 – Dopo questi passaggi vengono attribuite le supplenze – Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche: il completamento orario) e la Modalità di completamento orario (Non è possibile superare orario intero tra scuola statale e scuola paritaria – Completamento con supplenza assegnata dalle GI e supplenza assegnata dalle GAE – Completare l’orario da GPS/GI e spezzone orario dalle GAE – Completamento orario tra ordini di scuola diversi – Completamento orario tra materia e sostegno – Limite di scuole o di comuni – L’unicità di insegnamento – Completamento orario tra due province).