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Le supplenze Ata e docenti da “organico COVID 19″. Diritto alla NASPI? [BREVE VADEMECUM]

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Si tratta di una novità assoluta, emergenziale, per la problematica del contrasto alla diffusione del coronavirus. Il conferimento delle supplenze da “organico Covid 19” alla fine altro non sono che supplenze temporanee a cui si applica per analogia quanto previsto già per le graduatorie d’istituto, cerchiamo di dare ora una visione d’insieme su tale questione.

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La norma

L’articolo 321 bis, lettera b, del testo coordinato del DL 34 del 2020, afferma che al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attivita’ in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

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Le supplenze conferite da “organico Covid” sono assimilabili alle temporanee

È la nota MIUR del 5 settembre 2020 a scrivere nero su bianco che i contratti stipulati ai sensi dell’OM 83 del 2020 sono assimilabili alle supplenze temporanee. Nella nota si scrive che “ i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a derogare, ove strettamente necessario e per il solo anno scolastico 2020/2021, ai limiti nel numero massimo degli alunni per classe definiti dal citato DPR 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche. I predetti contratti, ai sensi dell’articolo 3 dell’OM 83/2020, sono assimilabili alle supplenze temporanee. Al riguardo, si rammenta che i posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa”.

Nessun indennizzo in caso di risoluzione del contratto. E la NASPI?

Master per il completamento delle classi di concorso
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L’Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 afferma, richiamando il dettato normativo principale, che questi contratti hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio, hanno durata fino al termine delle lezioni e sono identificati dal sistema informativo con apposita funzione a sistema, anche ai fini del monitoraggio di cui all’articolo In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivatisi intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
Dunque si tratta di contratti che non possono andare oltre la durata del termine delle lezioni, che possono essere risolti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza e che in tal caso non darebbero luogo ad alcun indennizzo. A tal proposito si presume che per indennizzo si intenda una misura risarcitoria da parte del Ministero dell’Istruzione.

Discorso diverso dovrebbe essere per la NASPI che viene riconosciuta a chi è in stato di disoccupazione con il possesso dei requisiti di base. Come l’essere privi di occupazione perché licenziati contro la propria volontà. Tale condizione per gli insegnanti precari si ha con il termine del contratto di lavoro per la scuola, o perché dimessi per giusta causa o licenziati in periodi tutelati dalla maternità;  aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro all’Inps, al Centro per l’Impiego o tramite Portale Unico Registrazione disoccupati;  essere attivo nella ricerca di lavoro, secondo le regole del patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso il Centro per l’Impiego. Oltre ad aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione involontaria e avere effettuato almeno 30 giornate di lavoro effettivo, negli ultimi 12 mesi prima del licenziamento/ risoluzione del contratto.

Si chiama dalle graduatorie d’istituto

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Per il personale docente si procede alla chiamata per i contratti relativi al personale docente relativi alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita’ didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. E si procede altresì per assegnare supplenze temporanee per ogni altra necessità. La chiamata avverrà attraverso le graduatorie d’istituto come disciplinate dall’ ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n.60, che ha superato il regolamento delle supplenze del 2007 come da deroga riconosciuta dal DL 22.
Per il personale ATA si procede ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.

In caso di cessazione della sospensione si ripristina il contratto “covid”

La nota del 5 settembre ribadisce che “in caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa”.

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Quali sanzioni si applicano per “l’organico COVID 19”?

Applicandosi per analogia la disciplina delle graduatorie d’istituto, si presume che la norma regolamentare a cui fare riferimento è quella prevista per tale casistica, sia per il personale ATA che per quello docente.

Le sanzioni per il personale ATA

Università
Università

1) La rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
2) L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle (graduatorie permanenti ed elenchi provinciali), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze (secondo quanto previsto per il conferimento delle supplenze provinciali), la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle (graduatorie permanenti ed elenchi provinciali), comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.
4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie provinciali.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato.

Le sanzioni per i docenti

1) La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento;
2) la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
3) la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
4) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
5) Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale o supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche.

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La questione del part time
È noto che si pone un problema nel riconoscimento del part time a chi accetta supplenze temporanee ed ancora più problematico è per l’organico COVDI 19. La norma in generale prevede che il C.C.N.L. 2006-2009 contempla la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. Non esiste più alcun automatismo nella concessione del part time, ma sarà l’amministrazione a valutare se sussistano  o meno le condizioni per riconoscere questo diritto che nel caso delle supplenze brevi risulta essere più problematico per ragioni prioritariamente di natura organizzativa oltre che emergenziali qualora trattasi di supplenza “covid”.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/le-supplenze-ata-e-docenti-da-organico-covid-19-un-breve-vademecum/

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