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Concorsi scuola, si parte dallo straordinario per il ruolo. Cosa succede ai candidati in quarantena o isolamento?

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Come anticipato dall’HuffPost, la prossima settimana potrebbe essere pubblicato in G.U. il primo diario delle prove dei concorsi scuola 2020. Il primo a partire è il concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e integrato con modifiche dal DD 8 luglio 2020.

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Con l’inizio dell’anno scolastico e il repentino formarsi di piccoli focolai a macchia di leopardo nella Penisola, sorge spontanea una domanda: “Cosa succede se un candidato viene messo in quarantena o si ammala di COVID-19 e non riesce a sostenere le prove?”. Purtroppo si deve ammettere che la risposta è tutt’altro che scontata. Analizziamo lo stato dell’arte.

A cosa equivale la quarantena

L’art. 19, comma 1 del D. L. n. 9/2020 recita: “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”.

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Aggiungiamo alcune definizioni:

  • quarantena con sorveglianza attiva: persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (articolo 1, comma 2, lettera h, D.L. 6/2020);
  • permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio (lettera i, dello stesso articolo).

Per contatto stretto, in base alle indicazioni del Ministero della Salute si intende:

  • persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19;
  • persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19;
  • persona che ha avuto un contatto diretto con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
  • persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19.

Cosa prescrivono i bandi e la normativa?

I bandi emanati dal M.I. non prevedono nulla riguardo all’assenza dei candidati, né tantomeno per COVID-19.

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In questi casi la giurisprudenza maggioritaria sostiene che, nel caso di pubblici concorsi, un eventuale rinvio della prova lederebbe il principio della parità di trattamento tra i candidati. Ne consegue che non è auspicabile ricorrere a una nuova sessione per gli assenti alle prove. Ciò vale per quelle prove concorsuali in cui è fissato un orario di inizio comune per tutti i candidati.

Per le prove, invece, in cui non è prevista la contestuale partecipazione di tutti i candidati, come ad esempio le prove fisiche o psico-attitudinali, è possibile che l’Amministrazione, in caso di gravi e giustificati motivi, conceda il posticipo a data successiva.

Prova suppletiva per cause di forza maggiore

La possibilità di accedere a prove suppletive è, talvolta, concessa per cause di forza maggiore. Uno degli ultimi casi è accaduto nell’estate 2018 in occasione della prova preselettiva per il concorso Dirigenti Scolastici 2017. In quell’occasione, a causa di un’allerta meteo, l’Istituto che ospitava le prove in Sardegna è stato chiuso non permettendo l’espletamento della prova ai candidati sardi. Il MIUR all’epoca ha accordato una prova suppletiva nel dicembre 2018.
In altri casi, invece, a causa di impedimenti anche oggettivi occorsi a singoli partecipanti, l’Amministrazione non ha accordato la prova suppletiva e ha costretto i candidati all’esclusione o al ricorso al TAR. I ricorsi, in questi casi, si concludono non di rado con la vittoria del ricorrente.
In tutti i casi, ammesso che l’assenza dovuta a COVID-19 (quarantena o malattia) sia considerata forza maggiore, non è detto che venga concesso il recupero della prova.

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Forse una luce dalla Regione Campania

La Regione Campania il 21 settembre scorso ha emanato il decreto 866 che ha prescritto la necessità di garantire la programmazione di nuove date d’esame per i candidati che, nei giorni fissati per la loro convocazione secondo il diario pubblicato, si trovino in documentato regime di quarantena o abbiano ricevuto disposizioni di isolamento domiciliare per COVID-19. Si tratta del concorso per il potenziamento dei centri per l’impiego.

E’ una misura regionale e quindi non vincolante a livello nazionale, ma mette in risalto che la questione è aperta ed è consigliabile una sua normazione.

Evidentemente l’ufficio legale della Regione Campania ha valutato che la particolare situazione sanitaria e lo stato giuridico del candidato in quarantena, avrebbero potuto procurare tutta una serie di ricorsi in caso di esclusione dalle prove di tali candidati. Quindi hanno proceduto a formalizzare questa specie di “autotutela anticipata”, evitando quindi sicuri ricorsi e ritardi.

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Si auspica che anche il Ministero faccia altrettanta chiarezza a riguardo. Restiamo in attesa di novità.

 

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