È necessario o no il certificato medico per il rientro a scuola di un alunno o di un operatore scolastico a seguito di assenza per malattia?
A fare chiarezza su un dubbio circolato all’avvio dell’anno scolastico ed educativo tra famiglie, presidi, pediatri e medici di base è intervenuta una circolare della Direzione centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, su sollecitazione del vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi e dell’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen.
La circolare si rifà al Dpcm 7 settembre 2020 e alle linee di indirizzo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – Certificazioni e attestazioni per la riammissione ai Servizi educativi, alle Scuole e in servizio degli studenti e degli operatori scolastici”.
In via generale la certificazione è necessaria ogni qual volta la sintomatologia faccia riferimento al Covid-19.
Pertanto, nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19 (tosse, difficoltà respiratoria, naso che cola o congestione nasale, mal di gola, cefalea, sintomi gastrointestinali nausea/vomito, diarrea, perdita o alterazione di gusto e olfatto), dovrà restare a casa e rivolgersi al medico.
Se il tampone darà esito negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di base che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid-19.
Qualora invece l’esito del tampone per Covid-19 sia positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di prevenzione.
In tutti gli altri casi di assenza dai servizi educativi o da scuola, che non abbiano alcuna connessione con la sintomatologia da Covid-19 (ad esempio per una frattura), non vi è obbligo di certificato medico di riammissione a scuola, come stabilisce la Legge regionale 21/2005 per il territorio del Friuli Venezia Giulia… – Questo è quanto si legge nella più ampia news del 25 settembre 2020, pubblicata da orizzontescuola.it (fonte notizia).