L’anno scolastico 2020/2021 si è ormai avviato anche se non in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, infatti alcune scuole hanno già iniziato il 14 settembre, altre hanno invece prorogato l’inizio, perché erano sede elettorale o perché ancora non pronte per riprendere in totale sicurezza.
Abbiamo spesso detto che si tratta di un anno anomalo, fatto di inquietudini e incertezze, dove il distanziamento rischia di prendere il posto dell’inclusività e dove comunque tutto l’apparato scolastico appare totalmente sconvolto e volto all’adattamento delle nuove regole imposte dal Covid19.
Sappiamo che il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 attraverso le Linee Guida ha dato le indicazioni operative affinché ciascun Istituto scolastico ideasse un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, servendosi dell’esperienza maturata durante la fase del lockdown.
Il Piano prevede l’utilizzo della didattica digitale in modalità complementare a quella in presenza nella scuola secondaria di secondo grado. Differentemente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, il Piano verrà adottato solo nel caso si dovesse presentare la necessità di sospendere le attività didattiche nel caso di un aggravarsi della condizione epidemiologica.
E tuttavia, anche nelle scuole del primo ciclo l’organizzazione scolastica risente di modifiche rispetto agli anni precedenti, si pensi ad es. ad ingressi ed uscite scaglionate, a possibili orari differenziati tra sezioni dello stesso istituto. Sono solo esempi, le modalità con cui le scuole stanno organizzando la didattica sono molteplici e volte ad assicurare il tempo scuola in piena sicurezza.
Organizzare tutto l’apparato scolastico e il suo funzionamento è un’operazione che richiede una scrupolosa attenzione e indubbiamente tra le tante attività da programmare c’è l’orario settimanale dei docenti.
Orario di servizio settimanale
L’orario di servizio settimanale è regolato dall’art. 28 del CCNL 2007, confermato poi dal nuovo Contratto 2016-18.
Il suddetto articolo prevede quanto segue:
In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in
· 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
· 22 ore settimanali nella scuola elementare
· 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Chi si occupa dell’articolazione dell’orario settimanale
Il nuovo Contratto stabilisce che “l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto” derivi dal confronto tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali.
Strutturazione dell’orario settimanale
La pianificazione dell’orario avviene di solito tenendo conto di alcuni elementi importanti, quali ad esempio
- insegnanti su più scuole/ spezzoni
- docenti in part time
- necessità di utilizzo di alcuni spazi comuni del plesso (palestra, laboratori,)
- IRC
- equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana
- alternanza di materie teoriche e di materie pratiche nel corso della mattinata
- abbinamenti orari così come indicati dai gruppi disciplinari
- utilizzo razionale di tutti gli spazi
Le “ore buca”
Le “ore di spacco”, definite anche come “ore buca”, sono demonizzate da alcuni docenti in quanto spesso non sempre appaiono equilibrate ed equamente distribuite.
Se una o due ore distribuite nel corso della settimana vengono solitamente tollerate, un numero maggiore rischia di diventare eccessivo, in quanto si sommano a quelle effettive di servizio.
A tal proposito ricordiamo che l’articolo 2107 del codice civile alla definizione di “orario di lavoro” recita quanto segue:
“La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative”.
Da ciò si deduce che ogni ora di lavoro, prestata oltre quelle stabilite da contratto, se non rientra nelle 40 ore funzionali, dovrebbe essere considerata come ora straordinaria e quindi retribuita.
Ma l’ora buca non è ora di lavoro, e pertanto va tutelata come esigenza organizzativa, senza farla diventare un aggravio.
Numerosi docenti “ammortizzano” tale situazione dando la propria disponibilità ad essere utilizzati per supplenze in quelle ore.
Giorno libero per gli insegnanti
Il giorno libero non è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, sebbene sia una prassi che tutte le scuole attuano nei confronti del docente. Infatti la distribuzione dell’orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero, fatta eccezione per quei docenti nelle cui scuole si fa la settimana corta e quindi il giorno libero è stabilito a priori.
L’insegnante può esprimere una sua preferenza ma non sempre quest’ultima viene accontentata. E’ il dirigente scolastico a decidere in ultima analisi l’orario di servizio e di conseguenza il giorno libero del docente, a meno che non ci siano particolari esigenze, che vanno rappresentate in Presidenza.
Per “particolari esigenze” non può intendersi la gestione familiare, per quanto importante, o la particolare propensione per un orario o per un altro.
Potrebbe intendersi ad es. il contemperare le esigenze di servizio con quelle dello studio. A questo proposito il Ministero ha emanato uno specifico chiarimento per i laureandi in Scienze della formazione primaria, inseriti nella II fascia GPS per infanzia e/o primaria, che verranno chiamati ad effettuare supplenze.
Gli studenti in SFP – sottolinea la nota ministeriale – che abbiano un contratto a tempo determinato sono, a tutti gli effetti, sottoposti contemporaneamente agli obblighi formativi previsti dal percorso di studi e agli obblighi concernenti la professione docente. Quindi per chi ha un contratto di supplenza si tratta di ottemperare a un duplice dovere; alle istituzioni scolastiche, d’altronde, spetta di operare con quel buon senso organizzativo, in grado di contemperare le esigenze di buon andamento del servizio (a maggior ragione, trattandosi di attività di insegnamento) con il diritto allo studio.
Lo stesso potrebbe dirsi per i corsisti che frequenteranno il corso di specializzazione (TFA sostegno) V ciclo.
L’orario settimanale con la Didattica Digitale Integrata (DDI)
L’emergenza epidemiologica ha sovvertito gli ordini prestabiliti e questo in alcune scuole sta influenzando anche la programmazione dell’orario personale dei docenti, in quanto in molte scuole ai dirigenti scolastici risulta difficile poter coordinare secondo la preferenza espressa il giorno libero ai docenti, lì dove la didattica in presenza si alterna alla didattica digitale integrata.
Nelle Linee guida a proposito dell’orario di servizio settimanale si legge quanto segue:
“Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica”
Fonte: orizzontescuola.it