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FAQ supplenze, depennamento sì o depennamento no?

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Ancora altre questioni calde

Master per il completamento delle classi di concorso
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Una delle domande più frequenti:

Se non si invia delega per il sostegno, si può inviarla per i posti comuni?

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“Assolutamente sì, il mancato invio di delega equivale a mancata accettazione, ovvero a rinuncia, quindi per i posti di sostegno non si potrebbe essere convocati ma per i posti comuni sì.”

Se si viene depennati dalle GPS si avranno ripercussioni nelle graduatorie di istituto?

“Chiaramente, se si prende servizio e poi si abbandona, questo influisce su tutto e comporta una sanzione come estrema ratio, ma se si rinuncia o se si fa una mancata assunzione su proposta arrivata dalle GPS, no, in questo caso le graduatorie di istituto rimangono aperte a una possibile supplenza.”

Quando è previsto il depennamento?

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“Depennamento in senso tecnico non è previsto proprio”,   E continua con un’analisi puntuale, vagliando tutti gli scenari.

“Non esiste una sanzione di depennamento. Le sanzioni vanno via via crescendo in base al comportamento dell’aspirante supplente, dalla mancata accettazione alla mancata presa di servizio, all’abbandono della supplenza, quindi si ha un aumento delle sanzioni in base alla gravità della condotta.

La prima ipotesi. L’assenza alla convocazione o la mancata accettazione di una proposta porterà, sulla base della provenienza della proposta da GAE o GPS o graduatorie di istituto, alla impossibilità di avere altre convocazioni per la stessa classe di concorso, limitatamente all’anno scolastico in corso. Quindi non c’è nessun depennamento.

Università
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La seconda ipotesi. Se una volta accettata la proposta non si assume poi servizio cioè materialmente non ci si presenta a scuola per prendere servizio, in questo caso si avrà l’impossibilità di avere altre convocazioni dalle graduatorie per tutte le classi di concorso per cui si è inseriti, sempre limitatamente all’anno scolastico in corso, quindi anche qui non c’è nessun depennamento.

Terza ipotesi. L’ipotesi più grave: si è accettata la proposta, si è assunto servizio e dopo si abbandona il posto di lavoro. Anche in questo caso non c’è nessun depennamento, ma non si potrà ricevere più alcuna proposta di supplenza da GAE o da GPS o da graduatoria di istituto per tutte le classi di concorso sempre limitatamente all’anno scolastico in corso quindi l’ipotesi di depennamento non esiste.”

Insomma, la questione depennamento può essere così semplificata: nell’anno scolastico in corso si rischia di restare in panchina, ma per l’anno successivo si torna a giocare da titolari.

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Fonte:  tecnicadellascuola.it

 

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