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Educatore ed insegnante di sostegno: ecco la normativa sulla compresenza a scuola

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certificazione informatica gratisCompresenza dell’educatore e dell’insegnante di sostengo nella stessa classe, una convivenza spesso assai difficile. L’insegnante di sostegno e l’assistente educativo sono due figure professionali diverse sia per formazione che per contratto.
Il docente di sostegno è un docente specializzato e ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri docenti; mentre l’assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell’alunno disabile non autonomo,al fine di sostenerlo e di aiutarlo.
Educatore ed insegnante di sostegno: ecco la normativa sulla compresenza a scuola
Ciò implica che possa esserci la compresenza, in quanto l’uno non sostituisce l’altro. Per esempio l’assistente non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il/i docenti in quanto è a questi ultimi che gli alunni sono affidati. in altri termini, non solo le due figure professionali possono essere compresenti ma il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell’intervento dell’assistente.
La sede per poterne discutere e parlare e il Gruppo di lavoro sull’handicap operativo che di norma si riunisce due volte l’anno. L’assistente educativo è previsto dall’articolo 13 della legge 104/92. Il reclutamento, la formazione e la gestione degli assistenti sono compiti dell’ente locale (comune o provincia). Il dirigente scolastico ha la responsabilità dell’utilizzo dell’assistente nell’ambito dell’organizzazione e della gestione dell’integrazione scolastica.
In particolar modo, quindi il personale educativo – assistenziale è tenuto ad agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma può operare sia in compresenza che in assenza del personale docente).
  • Costruisce in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all’interno del Piano Educativo Individualizzato per l’alunno in situazione di handicap;
  • deve evitare una gestione puramente assistenziale dell’alunno in situazione di handicap pur costituendo essa la base da cui muovere;
  • deve assumere conoscenze complete sull’alunno in situazione di handicap in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando – qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;
  • deve garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull’alunno in situazione di handicap;
  • deve interagire con gli altri adulti presenti nell’ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, …) e con il personale dei servizi del territorio;
  • deve proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l’alunno in situazione di handicap nell’ambito del percorso scolastico;
  • deve collaborare con l’autorità scolastica nell’ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
  • deve sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l’entrata in servizio e la presenza a scuola;
  • deve partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per gli assistenti.

Fonte:https://www.oggiscuola.com/web/2020/09/24/educatore-ed-insegnante-sostegno-la-normativa-sulla-compresenza-scuola/

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