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Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. Indicazioni nomina e retribuzione docenti

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Nota del 24 settembre dell’Usr per il Piemonte. Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all’insegnamento della religione cattolica a.s. 2020/21.

Corsi di Perfezionamento
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

E’possibile per studenti e genitori scegliere liberamente l’insegnamento della religione cattolica. Ma come vanno gestite le ore alternative all’insegnamento della religione cattolica?

L’Usr ricorda che l’insegnamento può essere attribuito a:

Università
Università

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri
aggiuntivi);

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono
essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative
potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto
principale);

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

La nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’economia e finanze ha previsto che:

  • Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza
    breve o indennità di maternità;
  • I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito
    dalla nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016);
  • Nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico
    fondamentale

Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere.

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NOTA

Fonte: orizzontescuola.it

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