Sono iniziate ieri con la scuola dell’infanzia le prove del TFA Sostegno V ciclo, quest’anno più che mai “rigorose” vista l’emergenza sanitaria. Già rinviate più volte nel corso dell’anno, le prove dovranno essere effettuate quest’anno seguendo i protocolli pubblicati nei siti delle singole Università nel rispetto delle misure di contenimento di diffusione.
In linea generale tracciamo qui le istruzioni a cui dovranno attenersi i candidati:
– Devono indossare per l’intera permanenza la mascherina chirurgica di propria dotazione, obbligatoria anche al momento dell’allontanamento dal proprio posto per consegna del materiale concorsuale, per le comunicazioni con i commissari, per le firme delle comunicazioni messe a verbale, nel caso di necessità dell’uso dei servizi igienici e simili o altre evenienze che comportino l’allontanamento dalla propria postazione. Anche l’accesso, sia fuori dai locali interessati sia all’interno, è assicurato esclusivamente a soggetti muniti di mascherina chirurgica.
– Devono consegnare l’autocertificazione inerente lo stato di salute, da compilare per accedere ai locali in cui si svolge la prova.
– Devono essere muniti di un valido documento di identità personale e la copia della ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione al concorso.
Queste disposizioni comunque possono variare da un’Università all’altra e quindi è bene controllare in tempo i vari siti internet. Se le misure di sicurezza sono ben spiegate ciò che invece non è chiaro è cosa devono fare i candidati che non potranno presentarsi a causa di febbre o sintomi che possono far presagire ad un contagio da Covid – 19.
Domani, 24 Settembre, sono previste le prove per la scuola primaria, il 29 settembre quelle della scuola secondaria di I grado e il 1° ottobre quelle della scuola secondaria di II grado.
Ricordiamo che sono esonerati dalla prova preselettiva del TFA Sostegno V ciclo:
– i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;
– i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabili affetti da invalidità pari o superiore all’80%)
Fonte: Orizzonte Scuola