Indicazioni utili sulle supplenze conferite dalle scuole.
Riferimenti normativi
Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie di istituto)
Nota ministeriale 26841 del 5 settembre 2020 (Circolare delle supplenze)
Ordinanza ministeriale 83 del 5 agosto 2020 (Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)
Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono gestite da ciascun ambito territoriale provinciale.
Le graduatorie d’istituto sono utilizzate invece o in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e poi anche delle GPS, oppure per le supplenze temporanee, tra cui rientrano anche gli incarichi dell’organico di emergenza, o “organico COVID” (di cui all’OM 83 5 agosto 2020).
Nomine dei supplenti art. 41 CCNL
In questi giorni, alla luce dei ritardi di nomina dei supplenti dalle GAE e dalle GPS, molte scuole hanno iniziato a convocare i supplenti per coprire le tante cattedre vacanti, con nomine stipulate secondo quanto stabilito dall’art. 41 del CCNL 2016/18.
“I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.
Come avvengono le convocazioni degli aspiranti da GI
Le scuole convocano con la procedura informatica, che permette anche di riscontrare la situazione di occupazione totale o parziale degli aspiranti.
La convocazione riguarda solo coloro che siano parzialmente occupati o totalmente inoccupati.
La convocazione viene trasmessa via mail, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni serve un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta. Una volta individuato il docente che ha diritto alla supplenza e acquisita l’ accettazione questi ha 24 ore per la presa di servizio, salvo i casi previsti dalla normativa vigente (maternità o differimento per malattia, e altre condizioni previste dal contratto).
Differimento della presa di servizio
Il differimento va sempre comunicato, inoltre, ai sensi dell’art. 560 del Dlgs 297/94 se si assume servizio con ritardo per giustificato motivo gli effetti economici decorrono dal giorno in cui si prende effettivamente servizio, fatto salvo il caso del congedo per maternità, in questo caso la presa di servizio non è necessaria ai fini della produzione degli effetti economici.
Diritto al completamento
In caso di assenza di posti interi un supplente che sceglie un posto non intero ha titolo, in relazione alle posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario. Questo può essere realizzato in una sola provincia, per un massimo di tre sedi scolastiche e due comuni. Il completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario dei posti disponibili, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Per realizzare il completamento si possono associare cattedre che abbiano una prestazione dell’orario omogenea, quindi anche cattedre relative a classi di concorso della secondaria di primo e secondo grado e può realizzarsi anche tra scuole statali e non statali.
Rinunce – mancata assunzione – abbandono del servizio
- la rinuncia a una proposta contrattuale (o proroga o conferma) comporta per gli aspiranti inoccupati la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta alla proposta equivale a rinuncia;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
Lasciare supplenza da GI per supplenze annuali e al 30/06 o 31/8
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 31 agosto o 30 giugno, resesi disponibili entro il 31/12. Quindi le supplenze che vengono conferite tramite GAE o GPS.
Organico di emergenza “COVID”, di cui all’O.M. 5 agosto 2020 n. 83
Per i contratti relativi al personale docente chiamato in forza dell’OM n. 83 si procede utilizzando le graduatorie di istituto.
I posti relativi hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni.
In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo. In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa.
Per quanto concerne le eventuali assenze del personale di cui all’OM 83/2020, è consentita la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.
Part-time
E’ prevista dal C.C.N.L. 2006-2009 la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. A tale scopo gli interessati dovranno presentare apposita istanza al dirigente scolastico al momento della presa di servizio.
Diritti contrattuali (congedo, aspettativa, etc.)
La stipula del contratto, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.