Tanto è stato scritto e tanto è stato detto a proposito dell’insegnante di sostegno ma inevitabilmente constatiamo che si giunge ancora a dare delle interpretazioni illegittime sulla sua funzione all’interno del contesto scolastico.
Principali fonti normative
Fu il D.P.R. 970/1975, ad inserire giuridicamente la figura del docente di sostegno come “specialista”, differenziandolo dagli altri insegnanti curricolari, proprio perché in possesso di un titolo di specializzazione, infatti tale decreto stabilì quanto segue:
“il personale di scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità” dovesse “essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico, di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione”
LA LEGGE 104/92
La legge 104/92 rappresenta la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Tra gli articoli, ricordiamo:
Art. 12 comma 3:” L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”,
l’art. 13 comma 2: “per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati”
art.13 comma 6: “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
L’insegnante di sostegno deve essere formato e specializzato
Quanto sopra enunciato delinea la figura del docente di sostegno che deve essere specializzato, occuparsi del processo di socializzazione e integrazione dell’alunno disabile e che ha la contitolarità delle sezioni e delle classi.
Fatta eccezione per il processo di integrazione e socializzazione dell’alunno disabile, nelle scuole spesso si disattende alle direttive della normativa di riferimento.
Docenti specializzati: Il fabbisogno dei docenti di sostegno non riesce ad essere soddisfatto. Possiamo indicare come possibili cause
- mancata trasformazione delle cattedre da organico di fatto in organico di diritto (quest’anno si è proceduto con 1.000 posti, una goccia nel mare)
- elevati costi per conseguire il titolo di specializzazione con numeri esigui di posti messi a bando dalle università
- immissioni in ruolo sempre inadeguate al reale fabbisogno nazionale (1657 cattedre assegnate su più di 21mila autorizzate)
Docente di sostegno: ha la contitolarità delle sezioni e delle classi a cui è assegnato. Al processo di integrazione e socializzazione dell’alunno disabile è coinvolto tutto il Consiglio di classe in quanto l’alunno disabile non rappresenta l’alunno della docente di sostegno ma di tutta la classe, proprio come i suoi compagni “normali”.
Il concetto di contitolarità, sebbene sia molto chiaro, sovente viene dimenticato o frainteso, per cui è bene precisare che il docente di sostegno ha una priorità, seguire l’alunno disabile e apportare il suo contributo a tutta la classe pertanto diventa illegittimo assegnare al docente di sostegno sostituzioni nella sua classe o nelle altre classi.
Tale principio è ribadito nelle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” e nella circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “nelle quali si esplicita quanto segue:
“l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni. Se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”
Così come la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno. Salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. Dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali.
Il Covid non ha mutato la funzione del docente di sostegno
Passare dalla teoria alla pratica risulta un’impresa assai ardua e allora al tempo del Covid può accadere che in una fase di sdoppiamento di una classe per permettere il processo di apprendimento degli alunni in sicurezza, ad un insegnante di sostegno possa essere assegnato un gruppo nel quale sia inserito l’alunno disabile e che il suo compito diventi quello di “vigilanza” del piccolo gruppo, venendo meno quello che è il suo ruolo.
I riferimenti normativi sono espliciti, in quanto il docente di sostegno verrebbe meno al processo di inclusione dell’alunno sebbene sia contitolare, la supplenza nella propria classe, non è legittima, perché violerebbe il principio della compresenza con il docente curricolare.
Inoltre il suo utilizzo nelle ore di supplenza, muterebbe il ruolo per il quale è nominato, diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione.
Lo stesso dicasi quando il docente è chiamato a sostituire in un’altra classe, interrompendo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo.
Per apportare un ulteriore contributo a quanto detto, facciamo riferimento anche alla nota dell’USP di Como n. 7490 del 10-11-2017 che afferma che il ruolo del docente di sostegno è quello di «contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare. Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli.
Quando richiedere un ordine di servizio scritto
Nel caso in cui un Dirigente Scolastico invii un docente per il sostegno in altra classe a svolgere supplenze, il nostro consiglio è quello di richiedere un ordine di servizio scritto in cui risulti la richiesta di modifica della propria funzione, in presenza in classe dell’alunno con disabilità. Ciò sia per dimostrare di non essersi arbitrariamente spostato dal posto di lavoro, sia per poter dimostrare l’illegittimità del provvedimento.
Quanto alla responsabilità infatti, nel caso in cui un alunno della classe di titolarità subisca un infortunio durante l’ora in cui il docente è stato mandato a supplire in altra classe, se dovesse mancare l’ordine di servizio scritto, il docente formalmente risulterebbe presente nella classe di titolarità.