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Congedo Biennale 104

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pekit omaggioFonte www.inps.it

Università
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(D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011)

Per coloro che assistono un familiare disabile che ha certificazione 104 art.3 comma 3, ossia lo stato di gravità è possibile assentarsi dal lavoro usufruendo di un congedo biennale

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Il congedo straordinario spetta

  1. il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

PER QUANTO TEMPO SPETTA

Due anni di assenza, dove ogni anno è calcolato in 365 giorni.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Quindi ad ogni disabile viene riconosciuta la possibilità di essere assistito per massimo due anni.
Il periodo può essere frazionato e, perchè – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – ci deve essere l’effettiva ripresa del lavoro,
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.

I REQUISITI

  • la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):

Abilitazione Insegnamento 30-36-60 CFU
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  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

QUANTO SPETTA

L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

IL CONCETTO DI CONVIVENZA

l requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 1).
La sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 2018, 232 ha chiarito che la convivenza del figlio può essere anche ex post. In pratica il figlio che chiede di assistere il genitore anche se non è convivente, ma si impegna ad ad andare a vivere con il genitore disabile ha diritto ad usufruire del congedo. Come convivenza, non necessariamente si deve abitare nella stessa unità immobiliare, ma va bene vivere nello stesso stabile, con lo stesso numero civico. Viene considerata convivenza anche la “Dimora Temporanea” da richiedersi presso gli uffici comunali.

Fonte: http://www.infodocenti.it/congedo-biennale-104/

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