Il presidente nazionale A.N.I.E.F., Marcello Pacifico, interviene in favore di Docenti e personale A.T.A. sostenendo che “a rendere ancora di più insufficienti ed ingiusti i compensi del corpo insegnante, ma vale anche per il personale Ata ed educativo, è il fatto che si è tornati da qualche giorno a scuola sottoponendosi quotidianamente a rischio Covid19, quindi a minacce per la salute non indifferenti. Perché, vale la pena ricordarlo, quello del docente è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In questo contesto diventa pertinente il conferimento di una indennità di rischio. Assegnare un forfait di 10 euro al giorno a del personale che si sottopone a stress non indifferenti, a contatto con tanti alunni, all’interno di edifici che nella metà dei casi sono stati costruiti prima del 1971, oggi in alto numero fatiscenti ed in perenne ristrutturazione, è il minimo che lo Stato possa fare”.
Lo stesso INAIL nel suo documento Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative. Milano: INAIL, 2011 afferma che “le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un’attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico”.
Ma l’inquadramento nel rischio biologico è ben più vasto. Per il tipo di attività svolta, continua l’INAIL nel suo documento, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).
Anche nel Testo Unico, in materia di sicurezza sul lavoro, sono contenuti i principali riferimenti legislativi vigenti in tema di prevenzione e protezione del rischio biologico nei luoghi di lavoro: l’articolo 267 del D. Lgvo 81/2008 definisce cosa si intenda per agente biologico, microrganismo e coltura cellulare. Ma dall’articolo 268, dedicato alla classificazione degli agenti biologici, si evince che è “innegabile che il rischio biologico per il personale scolastico sussiste”.
Anche i magistrati si sono espressi favorevolmente. In particolare, la Corte dei Conti Sicilia sez. giurisdiz., 16/04/2020, n. 157 ha detto che “il riconoscimento come trattamento accessorio dell’indennità di videoterminale nella contrattazione integrativa successiva al 2012 si pone in contrasto coi principi dell’ordinamento e della contrattazione collettiva nazionale, poiché le indennità di rischio possono essere attribuite solo in presenza di quelle situazioni/prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportino una specifica, continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale”. Inoltre, secondo la Cassazione civile sezione lavoro Ord., 07/06/2018, n. 14836 (rv. 648998-01), l’indennità di rischio spetta in maniera automatica e nella misura più elevata, unitamente alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza sanitaria e delle visite periodiche di controllo, al personale per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita… – Questo è quanto si legge nella più ampia news del 17 settembre 2020, pubblicata da orizzontedocenti.it (fonte notizia).