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Rinuncia ad una supplenza: quali sono le conseguenze?

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Quali sono le conseguenze se si rinuncia ad una supplenza o se si abbandona una cattedra conferita in seguito a una supplenza?

A seguito di molti dubbi di molti dei nostri lettori facciamo chiarezza elencando di seguito tutti i possibili casi previsti dall’ art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale n° 60 «procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze, applicabili solo per l’anno scolastico in corso».

Supplenze conferite dalle GAE e GPS
– La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione, comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento sia delle GAE che dalle GPS. Rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE/GPS per altra classe di concorso oppure dalle graduatorie d’Istituto, anche per la stessa classe di concorso per la quale si è rinunciato alla supplenza.

– La mancata presa di servizio dopo l’accettazione (attuatasi anche mediante la delega) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento, delle GAE, delle GPS e dalle graduatorie di istituto. Rimane la possibilità essere convocati sia dalle GAE/GPS che dalle graduatorie d’Istituto per diverso posto o classe di concorso.

– L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie ove l’aspirante è inserito (GAE, GPS e graduatorie di istituto)

Supplenze conferite dalle Graduatorie di Istituto
– La rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma o assenza alla convocazione comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento solo nella scuola interessata. Non si applica nel caso in cui la rinuncia pervenga da un supplente già in servizio su spezzone orario.

– La mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

– La mancata presa di servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie d’istituto. Rimane la possibilità di ricevere convocazioni per altre classi di concorso/posti di insegnamento nonché di ricevere convocazioni da GAE/GPS anche per la casse di concorso per cui si è subita la sanzione.

– L’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze in tutte le scuole in cui si è inclusi, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne un’altra ai sensi dell’articolo 2 comma 4, lett. a) e b) (supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)

 

 

Fonte: Voglioinsegnare

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