Ecco le risposte alle domanda più frequenti sulla malattia dei lavoratori fragili
In questo post trovate la nota del ministero dell’Istruzione ed il link ai principali post che abbiamo scritto sul tema dei lavoratori fragili. Di seguito trovate le risposte alle domande più frequenti sulla malattia di chi verrà giudicato temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Quanti giorni di malattia posso fare?
Chi è stato assunto a tempo indeterminato rischia il posto solo è stato assente assente per malattie per più di 18 mesi negli ultimi tre anni. I precari al 30 giugno invece rischiano il licenziamento se le loro assenze per malattie superano i nove mesi nei tre anni precedenti. Il quadro peggiora ancora per i precari con contratto di supplenza breve: hanno diritto alla conservazione del posto solo se l’assenza per malattia non supera i trenta giorni.
Il mio stipendio subirà qualche decurtazione?
Chi è dipendente a tempo indeterminato ha diritto al 100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi.
I dipendenti con contratti fino al 30 giugno hanno diritto al pagamento dello stipendio intero solo nel primo mese di assenza, nella misura del 50% il 2° e 3° mese, mentre per la parte restante dell’assenza per malattia il dipendente ha diritto solo alla conservazione del posto.
I dipendenti con contratti a breve termine hanno diritto al 50% dello stipendio per il mese di assenza.
Devo essere reperibile per eventuali visite fiscali dell’INPS?
Secondo l’INPS si può essere esonerati dalla reperibilità solo se ci si trova in una di queste condizioni:
- si soffre di una patologia grave che richiede terapie salvavita;
- se a causa del proprio lavoro si subisce una menomazione che appartiene “alle prime tre categorie della ‘tabella A’ allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella ‘tabella E’ dello stesso decreto”;
- se si soffre di una patologia che ha provocato una “situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%”.