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L’Alunno che si ammala di Covid è equiparato a vittima di infortunio, ecco cosa rischia il personale scolastico

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pekit omaggioL’Alunno che si ammala di Covid è equiparato a vittima di infortunio, ecco cosa rischiano i Dirigenti Scolastici.

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Mancano venti giorni alla riapertura della scuola programmata per il 14 settembre (covid permettendo) e assordanti sono le grida di protesta dei Dirigenti Scolastici sulla propria responsabilità penale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in quanto il covid, in base all’articolo 42 del decreto-legge 18/2020 ,è equiparato a tutti gli effetti a un infortunio sul lavoro. Ecco spiegata la ragione per la quale i Dirigenti Scolastici chiedono al Governo di rivedere la responsabilità penale a loro imputabile, anche perché tale responsabilità sembrerebbe eccessiva e sproporzionata.

Appare a tutti evidente che non si può pretendere da un Dirigente Scolastico, per quanto affiancato da un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e da un medico competente, una assunzione di un tale carico di responsabilità. Ai Dirigenti Scolastici spetterà fornire indicazioni alle operazioni di entrata e di uscita degli alunni, organizzare le aule in maniera che tra i banchi venga rispettata la distanza di sicurezza, organizzare l’accesso ai servizi igienici dell’istituto scolastico con le dovute attenzioni anche per gli studenti diversamente abili.

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Queste responsabilità, con la normativa vigente , sono assimilabili agli infortuni subiti dagli studenti, poiché l’omessa valutazione di un rischio esistente rappresenta un addebito di responsabilità per il Dirigente Scolastico.
Da un punto di vista giuridico il venir meno anche di una sola delle precauzioni minime che dovranno essere osservate dai Dirigenti Scolastici sono riconducibili e configurabili nell’alveo della “culpa in vigilando” degli stessi.
Stesso discorso con identiche responsabilita’ si applica ai docenti del medesimo istituto che sono a loro volta responsabili ai sensi dell’articolo 2048 Codice Civile dei danni cagionati ai loro alunni durante la fascia oraria di propria sorveglianza sugli allievi.

Pertanto, l’inosservanza delle regole di prevenzione e sicurezza da contagio covid all’interno dei locali scolastici determina una responsabilità diretta dei dirigenti scolastici e in sub-ordine dei docenti chiamati a valutare tutti i rischi per gli studenti attraverso adeguate misure di protezione per evitare la diffusione del Coronavirus nelle classi e attraverso la rigorosa applicazione di tutti i contenuti delle Linee Guide del comitato degli esperti.

Negli istituti scolastici si evidenziano ,soprattutto in questo delicato periodo di emergenza sanitaria, enormi criticità a livello organizzativo, in quanto il Dirigente Scolastico deve adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare i docenti e il personale amministrativo, in qualità di lavoratori sottoposti a lui riconducibili , unitamente agli studenti che usufruiscono del servizio scolastico.

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Ovviamente con queste norme i docenti, e ancora maggiormente i Dirigenti Scolastici, potrebbero essere responsabili di ogni eventuale contagio di uno studente essendo dei veri e propri controllori della loro salute .
La questione investe principalmente i Dirigenti Scolastici, in quanto datori di lavoro (D.M. n.292/1996) e assoggettati agli obblighi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro secondo il decreto legislativo n. 81/2008. Risulta quindi fondata e plausibile la richiesta dei Dirigenti Scolastici laddove chiedono un intervento normativo sul Testo unico inerente la sicurezza ed in particolar modo sulla loro responsabilità , mediante l’introduzione di uno ‘apposito scudo’ per essere maggiormente tutelati da un punto di vista penale.

Fonte:  OggiScuola

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