Ogni istituzione scolastica autonoma è identificata da uno specifico codice meccanografico, come indicato nei Bollettini Ufficiali del MIUR, e risulta avere un suo organico dell’autonomia. L’organico di un’istituzione scolastica viene predisposto dall’Ufficio Scolastico Provinciale in funzione del numero di studenti iscritti, che condiziona il numero di classi e, conseguentemente, il numero di cattedre per le diverse classi di concorso (organico di diritto) e in base alle esigenze formative individuate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola (organico di potenziamento).
Tale organico costituisce quello che con la Legge 107 è stato denominato organico dell’autonomia.
Organico dell’autonomia
L’organico dell’autonomia è stato istituito dal comma 5 della Legge 107/2015:
“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, e’ istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”
L’organico dell’autonomia, come indicato nel comma 68 della succitata Legge 107/2015, comprende le cattedre dell’organico di diritto e i posti per il potenziamento
Organico unico negli IC e negli IIS
L’organico degli Istituti Comprensivi (IC), in relazione ai plessi della scuola Secondaria I grado e l’organico degli Istituti di Istruzione Superiore (IIS), in relazione ai diversi indirizzi presenti, è stato unificato a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e ciascun IC e ciascun IIS è identificato da un unico codice meccanografico, disposizione prevista nel succitato comma 5 della Legge 107 e sottolineata nell’art.3 comma 7 del CCNI sulla mobilità 2017-18
In questo modo i docenti che negli anni scolastici precedenti risultavano titolari in uno specifico plesso di un IC o in uno specifico indirizzo di un IIS, risultano titolari nell’Istituto nella sua interezza.
Attribuzione classi e plessi
L’attribuzione delle classi e dei plessi è competenza del Dirigente scolastico che deve tener conto dei criteri generali discussi in sede di Collegio dei Docenti e stabiliti dal Consiglio d’istituto.
Per Istituti con plessi ubicati anche in comuni diversi, l’attribuzione delle relative cattedre e plessi è regolata dalla disposizione prevista nella nota ministeriale n. 6900 dell’1/9/2011 e ribadita nel CCNI sulla mobilità 2017/18 (art.3 comma 7), dove si stabilisce che “ […] ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto […]”
Nell’attribuzione dei plessi il Dirigente scolastico sarà tenuto, quindi, a salvaguardare, in ogni caso, le precedenze indicate nel CCNI.