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Supplenze sostegno senza titolo da graduatorie incrociate: la nuova normativa

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pekit omaggioSupplenze sostegno: l’OM n. 60/2020 ha introdotto delle modifiche all’assegnazione dei contratti assegnati a docenti privi della relativa specializzazione, dalle cosiddette “graduatorie incrociate”.

GPS sostegno II fascia

L’attribuzione delle supplenze su sostegno a docenti privi di specializzazione, individuati tramite l’incrocio delle graduatorie, è quella che ha portato alla costituzione della II fascia GPS sostegno, alla quale si accede con tre anni di servizio relativi al grado di scuola richiesto. Le supplenze sono state conferite dai Dirigenti Scolastici.

Le supplenze da GPS sostegno vengono assegnate, se hanno termine 31 agosto o 30 giugno, dall’ufficio Scolastico (sono in corso le convocazioni) scorrendo

  • elenchi aggiuntivi GaE
  • prima fascia GPS sostegno
  • seconda fascia GPS sostegno

Esaurimento delle GPS e supplenze sostegno al 30 giugno o 31 agosto

In caso di esaurimento delle specifiche GPS l’OM n. 60/2020 introduce una significativa novità. Come indicato all’art. 12 commi 4 – 7 sarà l’ufficio Scolastico a procedere all’individuazione del supplente privo di specializzazione da graduatoria incrociata.

Si procederà attraverso lo scorrimento delle GaE se ancora esistenti e con aspiranti, per poi passare in subordine alle GPS del relativo grado, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

Quindi

  • GaE
  • GPS posto comune del relativo grado, individuando la migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio

Supplenze temporanee sostegno

Il punto di riferimento è il comma 18 dell’art. 13 dell’OM 60

In riferimento alle supplenze temporanee, si scorreranno le graduatorie d’Istituto seguendo il seguente ordine:

  • aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;
  • aspiranti inseriti nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno
  • aspiranti inseriti nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
  •  aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all’articolo 12, comma 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia, secondo l’ordine di cui alle lettere a), b) e c);
  •  aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine e secondo i criteri di cui all’articolo 12, comma 7, riferito alla migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Nel caso di irreperibilità del docente da tutte le graduatorie sarà possibile ricorrere alle MAD. Secondo quanto stabilito nella circolare MI del 5 settembre 2020, il Dirigente Scolastico potrà prendere in considerazione esclusivamente la MAD di docente non inserito in alcuna graduatoria e che abbia presentato istanza in una sola provincia.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/supplenze-sostegno-senza-titolo-da-graduatorie-incrociate-la-nuova-normativa/

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