Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare n.26841 del 5 settembre 2020, che stabilisce i criteri di attribuzione delle supplenze nell’anno scolastico 2020/2021. Conferimento supplenze personale ATA.
Le convocazioni vengono effettuate da prima e seconda fascia: una volta esaurite queste graduatorie si passerà alla terza fascia, così come regolamentato dal Dm n. 430 del 13 dicembre 2000.
Accettazione altra supplenza
Nella circolare viene specificato che l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Spezzone orario
Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Così recita l’art. 4, comma 1, del Dm 430/2000: ” L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo“. Si può lasciare uno spezzone per accettare posto intero, purché al momento della convocazione non fosse disponibile posto intero. Il completamento si può fare solo tra posti dello stesso profilo.
Supplenze brevi
Non è possibile conferire supplenze brevi nei seguenti casi:
- ad assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti
- ad assistente tecnico
- a collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza
Il divieto viene parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le scuole possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Delega
E’ possibile farsi rappresentare da un delegato in sede di conferimento della nomina.
Rinuncia e mancata presa di servizio
Si conferma la non applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 7 del Dm 430/2000, in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
Posti residuati da mobilità straordinaria ex Lsu
Relativamente ai posti residuati all’esito della procedura di mobilità straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo dei candidati con decorrenza 1° gennaio 2021, si procede
con il conferimento di supplenze temporanee sino al 31 dicembre 2020. Le operazioni di mobilità straordinaria dovranno concludersi entro il 13 settembre 2020, così come previsto dalla nota ministeriale del 24 agosto.
Scarica la circolare
Supplenze ATA 2020/21, al via le convocazioni. Graduatorie terza fascia valide ancora un anno